Cassazione Penale, Sentenza n. 27146/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 18/03/2024 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (somma di Euro 48.000,00) relativo a somme nella disponibilità di Valentina Bonfiglio, amministratrice di ASD G.S. Azzurra. Il Procuratore deduceva che il Tribunale non aveva rispettato i parametri ermeneutici fissati dalla Corte di cassazione con l'annullamento con rinvio del 24/11/2023 e non aveva valutato analiticamente gli elementi indiziari che dimostravano la consapevolezza o, quanto meno, la colpa/diligenza mancante della Bonfiglio nel progetto criminoso gestito dal cognato Santo Coppa (sublocazione dell'unità immobiliare adibita a foresteria a "Più servizi s.r.l." determinante un pregiudizio per i creditori di La Cittadella s.r.l.). Il ricorso pretendeva l'annullamento dell'ordinanza per vizio di motivazione e per errata applicazione del principio secondo cui un "terzo" è tale solo se in buona fede.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Siracusa non si sia adeguatamente conformato alle indicazioni della Corte di cassazione rese con la sentenza del 24/11/2023 e non abbia analiticamente confutato le allegazioni del Pubblico ministero circa la consapevolezza o la colpa gestionale della Bonfiglio. Pertanto l'ordinanza del 18/03/2024 è stata annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa per un nuovo giudizio, secondo i criteri e i limiti indicati dalla Corte (verifica dell'atteggiamento soggettivo della Bonfiglio rispetto al progetto criminoso, valutazione della buona fede e della diligenza richiesta all'amministratore).
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: il Tribunale doveva motivare compiutamente la decisione e rispettare i criteri indicati dalla Corte di cassazione nel precedente annullamento con rinvio.
art. 240, comma 3, cod. pen.
Richiesto per spiegare il concetto di "terzo estraneo": la confisca (o misure ablative) non può essere applicata a chi non ha tratto vantaggio e che sia in buona fede; la Corte ha ricordato che la buona fede va valutata con riferimento alla diligenza richiesta dal caso concreto.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice in sede di riesame e alla necessità di motivare correttamente le decisioni cautelari reali.
art. 2392 cod. civ.
Richiamato per il principio che l'amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; fondamento per ritenere rilevante la diligenza (o la sua mancanza) della Bonfiglio nella valutazione della sua buona fede.
art. 2395 cod. civ.
Richiama la responsabilità dell'amministratore per la gestione, utile a valutare omissioni di vigilanza e negligenze rilevanti ai fini della qualificazione come "terzo in mala fede".
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 223, comma 2, n. 2
Norma richiamata per contestare il reato di bancarotta: la misura ablativa era collegata a fatti (gestione e sublocazione) che avrebbero arrecato pregiudizio ai creditori della fallita La Cittadella s.r.l.
art. 81, comma 2 e art. 110 cod. pen.
Richiamati in rapporto al concorso di persone nel reato contestato ai coindagati; contesto fattuale usato per valutare la compatibilità tra condotta concreta e ipotesi di reato ai fini del sequestro preventivo.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma fissata per indicare la competenza per il nuovo giudizio dopo l'annullamento con rinvio.
Sez. 5, sentenza n. 3468-24 del 24/11/2023 (Corte di cassazione)
La Bonfiglio [...] ha sottoscritto il contratto di sublocazione dell'immobile della 4 c), Foresteria, di proprietà della Cittadella, in data 9 settembre 2019 — quando, peraltro, la conduttrice precedente, la Cooperativa Freedom, non aveva ancora firmato la dichiarazione di recesso dal contratto di locazione in essere, riferito al medesimo immobile, stipulato con la proprietaria — a favore della Più servizi s.r.I., nella prospettiva di incassarne i canoni della pigione "in luogo" della effettiva titolare La Cittadella, alla quale essi non sono stati corrisposti, con evidente risparmio di spesa a beneficio della ASD, di fatto di titolarità dell'indagato Coppa, e con ulteriore danno per la di poi fallita e i suoi creditori
La Cassazione aveva già ritenuto "incontroversi" alcuni fatti oggettivi (sottoscrizione del contratto, attestazione di disponibilità dal 2014, mancato incasso dei canoni da La Cittadella) e indicato che tali elementi potevano costituire fumus commissi delicti, imponendo al Tribunale di riesame una valutazione limitata ma attenta sull'atteggiamento soggettivo della terza.
Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 (Mariano)
"In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi"
Principio di limitazione del sindacato del riesame: il giudice cautelare deve verificare la compatibilità tra fatti e tipicità penale senza decidere il merito; tuttavia deve valutare l'idoneità degli indizi rispetto alla misura cautelare reale.
Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011 (Italfondiario s.p.a.)
"In tema di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato"
Giurisprudenza che definisce i confini della nozione di "terzo in buona fede": non basta l'assenza di vantaggio, occorre anche che il soggetto non potesse conoscere, con la diligenza richiesta, il rapporto con il reato.
Massime di principio
- Il tribunale del riesame, pur essendo limitato nel sindacare il merito, deve valutare l'atteggiamento soggettivo del terzo: buona fede, diligenza e responsabilità gestionale sono fattori decisivi per le misure ablative.
- La qualifica di "terzo estraneo" richiede non solo l'assenza di vantaggio derivante dal reato, ma anche la prova della buona fede valutata in relazione alla diligenza richiesta dalla funzione (es. amministratore di ente societario).
- Quando elementi fattuali oggettivi (es. sottoscrizione di contratti con attestazioni false, mancato incasso di canoni, coincidenze gestionali) sono incontroversi e indicano compatibilità con l'ipotesi delittuosa, il giudice cautelare non può liquidare la questione con motivazione sommaria; deve confrontare analiticamente gli indizi con la condotta soggettiva del terzo.
- La precedente pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di cassazione vincola il giudice di merito nell'indicare i punti su cui si deve concentrare la nuova valutazione: è quindi obbligatorio affrontare i rilievi già evidenziati dalla Cassazione.
- L'amministratore risponde anche per omissione di vigilanza: la mancanza di controllo su condotte dolose gestite da altri può trasformare una presunta "vittima" in un terzo non in buona fede ai fini dell'applicazione di misure ablative.
- In sede cautelare il giudice deve accertare la compatibilità tra il fatto concreto e la norma penale senza decidere il merito, ma può e deve trarre conseguenze dalla solidità degli elementi indiziari quando essi rendono verosimile la partecipazione o la colpa del terzo.
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