Sentenza del 24/09/2015 n. 18932 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato l'accertamento IVA relativo al 2002. L'accertamento traeva origine da un'indagine della Polizia Tributaria su un sistema fraudolento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, riguardanti la compravendita solo cartolare di software gestionali tra società appartenenti allo stesso gruppo. La CTR aveva ritenuto insufficienti gli elementi dell'Ufficio, valorizzando la regolare tenuta della contabilità e l'annotazione delle fatture. L'Agenzia sosteneva invece che la regolarità formale delle scritture non dimostrasse l'effettività delle operazioni e che, una volta forniti gravi indizi sull'inesistenza delle operazioni, spettasse al contribuente dimostrare la reale esecuzione delle prestazioni e la legittimità della detrazione IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, respingendo le eccezioni preliminari della Curatela. Ha ritenuto che la CTR non avesse adeguatamente valutato gli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio, tra cui la circolarità delle operazioni infragruppo, l'elevatissimo numero delle compravendite, la testimonianza di un dipendente e la condanna penale dell'amministratore della capogruppo. La Corte ha chiarito che la contabilità formalmente regolare, le fatture registrate e i pagamenti non sono sufficienti a provare operazioni effettive quando l'Amministrazione abbia fornito presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inesistenza delle operazioni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra composizione della Commissione Tributaria Regionale, che dovrà riesaminare il merito applicando tali principi e liquidare le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
È legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile.
La contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo quando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti evidenziano maggiori ricavi o minori costi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
In presenza di prova dell'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione.
L'IVA può essere detratta solo se riferita a operazioni realmente effettuate e inerenti all'attività d'impresa; la mera fattura non è sufficiente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
L'IVA esposta su fatture relative a operazioni inesistenti costituisce un'obbligazione autonoma e non può essere compensata mediante la detrazione dell'IVA a monte.
Art. 2697 del codice civile
In presenza di elementi attendibili sull'inesistenza delle operazioni, passa sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
L'Amministrazione deve inizialmente fornire elementi probatori, anche presuntivi, dell'inesistenza; successivamente il contribuente deve provare concretamente la realtà delle operazioni e la legittimità dei costi o delle detrazioni.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali è ammesso nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c.
La Corte ha esaminato le censure dell'Agenzia relative alla violazione di legge e all'insufficienza o illogicità della motivazione della sentenza tributaria.
Massime di principio
- La regolare tenuta della contabilità, la registrazione delle fatture e l'esistenza di pagamenti non provano da sole che le operazioni siano realmente avvenute.
- Quando l'Amministrazione fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inesistenza delle operazioni, l'onere della prova si trasferisce al contribuente, che deve dimostrare concretamente la prestazione, la consegna dei beni o l'effettiva attività svolta.
- Nei casi di frodi carosello o di operazioni circolari infragruppo, la quantità anomala delle operazioni, i rapporti tra società collegate, la mancanza di una reale struttura operativa e gli elementi derivanti da procedimenti penali possono costituire indizi rilevanti, da valutare complessivamente.
- La prova del contenuto materiale di un bene o di un software non coincide necessariamente con la prova che la specifica società abbia effettivamente svolto la prestazione fatturata.
- L'IVA indicata in fatture relative a operazioni inesistenti non può essere portata in detrazione; inoltre, l'imposta esposta può restare dovuta secondo la disciplina delle fatture inesistenti.
- In sede di rinvio, il giudice deve esaminare tutti gli elementi indiziari rilevanti e motivare specificamente sul loro valore complessivo, senza fondarsi soltanto su argomentazioni astratte o sulla regolarità formale della contabilità.
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