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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20065/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto (errore percettivo) nella sentenza n. 32569/2023 della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibili due ricorsi contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Si contestava: 1) la determinazione del trattamento sanzionatorio e la scelta del reato "più grave" ai fini della continuazione, sostenendo che il reato già giudicato (partecipazione a associazione di 'ndrangheta con ruolo di rilievo) fosse più grave rispetto al reato oggetto del presente giudizio, e che la Corte territoriale avesse errato aumentando la pena per recidiva e continuazione; 2) la mancata valutazione da parte della Corte di cassazione del motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, per presunta valutazione non individualizzata della posizione degli imputati.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente non configurassero un errore percettivo decisivo ma valutazioni di merito/di giudizio, quindi escluse dalla tutela dell'art. 625-bis c.p.p. In particolare: la scelta del reato "più grave" ai fini della continuazione è questione valutativa correttamente affrontata con riferimento ai limiti edittali e alla applicazione della recidiva; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente di utilizzare il criterio della pena per individuare il reato più grave quando si confrontano reati già giudicati e reati da giudicare. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto motivata e personalizzata la valutazione della Corte territoriale in relazione alla recidiva e alla pericolosità del ricorrente. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimettibile per errore di fatto solo l'errore percettivo decisivo nella lettura degli atti che abbia condotto a diversa pronuncia; non copre errori di giudizio o valutazioni di merito.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di associazione di tipo mafioso; le modifiche dei limiti edittali nel tempo possono influenzare la determinazione della gravità del reato ai fini del confronto fra reati per la continuazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Criterio usato dal giudice per la determinazione della pena in casi di continuazione; può essere richiamato come parametro comparativo della gravità tra reato già giudicato e reato da giudicare.

  • art. 187 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Rinvio ai criteri applicabili al giudice dell'esecuzione per conoscere parte di pena riferibile ai singoli reati; utilizzabile come parametro comparativo nella determinazione del reato più grave.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125

    d.l. 23/05/2008 n.92, conv. legge 24/07/2008 n.125

    Modifiche normative che hanno inciso sui limiti edittali dell'art. 416-bis, rilevanti ai fini del confronto tra reati per la determinazione della gravità della pena.

  • legge 27 maggio 2015, n. 69

    Ulteriore modifica dei limiti edittali menzionata dalla Corte; nel caso specifico ritenuta non applicabile per decorrenza temporale rispetto alla condotta giudicata.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi decisivi nella lettura degli atti; contestazioni di valutazioni o criteri applicati dal giudice costituiscono errori di giudizio e non sono coperti.
  • Nel confronto tra reati già giudicati e reati sottoposti a giudizio per stabilire la continuazione e il reato "più grave", il giudice può legittimamente richiamare il criterio della pena edittale e i limiti stabiliti dalle modifiche normative intervenute.
  • La valutazione della recidiva e della pericolosità personale può giustificare l'aumento della pena e il diniego delle attenuanti generiche se adeguatamente motivata e personalizzata; tali motivazioni ostano alla configurazione di un errore percettivo.
  • L'incidenza del ruolo svolto in un separato procedimento non prevale automaticamente nella comparazione della gravità se i limiti edittali e la recidiva nel giudizio in corso comportano pene complessivamente più elevate.
  • Le contestazioni sulla mancata valutazione di motivi da parte della Corte di cassazione devono dimostrare un'omissione o una svista percettiva decisiva; la mera critica di merito alla motivazione non è sufficiente per l'accoglimento del rimedio straordinario.

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