Cassazione Civile, Ordinanza n. 26894/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa alla navigazione in laguna di Venezia. Un natante del resistente era stato rilevato a velocità superiore al limite imposto da ordinanza della Capitaneria di Porto; il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, mentre il Tribunale, pur accogliendo l'appello principale dell'amministrazione, aveva comunque annullato la sanzione ritenendo illegittimo l'accertamento per mancata preventiva segnalazione della postazione telelaser. Il Ministero ricorre per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 cod. nav. e dell'art. 142 cod. strada: sostiene che i canali marittimi lagunari non sono strade e che non si possono applicare in via analogica le norme del codice della strada, non richiamate dal codice della navigazione. Il resistente resiste con controricorso.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'amministrazione. Richiamando precedenti in materia di navigazione lagunare, afferma che il diritto della navigazione è legislazione speciale e che l'art. 1, comma 2, cod. nav. consente di ricorrere per analogia prima alle disposizioni del diritto della navigazione e solo in via gradata al diritto civile, inteso come diritto comune, non alle norme del codice della strada, anch'esso normativa speciale. Ne consegue che non è corretta l'applicazione analogica della disciplina stradale sulla preventiva segnalazione degli apparecchi di controllo della velocità alla navigazione acquea lagunare. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1 cod. nav.
stabilisce un criterio di analogia proprio del diritto della navigazione: prima le disposizioni del diritto della navigazione, e solo in difetto il diritto civile inteso come diritto comune; esclude l'applicazione analogica di norme appartenenti a legislazioni speciali diverse, come il codice della strada.
art. 142 Codice della strada
è richiamato dal ricorrente come norma invocata in via analogica dalla controparte; la Corte ribadisce che la disciplina stradale non è estensibile alla navigazione lagunare.
art. 345 Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada
citato nei precedenti richiamati per escluderne l'applicazione analogica alla materia della navigazione.
art. 44 ordinanza Capitaneria di Porto di Venezia n. 175 del 2009
norma sostanziale violata secondo il verbale di accertamento, relativa al limite di velocità nel Bacino di San Marco.
art. 1 d.lgs. n. 285 del 1992
richiamato come fonte del codice della strada, qualificato dalla Corte come legislazione speciale non sovrapponibile al diritto comune ai fini dell'analogia nel diritto della navigazione.
Massime di principio
- Nel diritto della navigazione l'analogia è regolata da una disciplina speciale: in presenza di una lacuna si applicano anzitutto, per analogia, altre norme del diritto della navigazione e solo in via subordinata il diritto civile inteso come diritto comune.
- Le norme del codice della strada e del relativo regolamento, in quanto appartenenti a una legislazione speciale autonoma, non sono applicabili in via analogica alla navigazione acquea, neppure se il giudice di merito ritenga opportuno colmare un vuoto normativo.
- L'applicazione analogica presuppone una reale lacuna normativa; non può essere usata per introdurre una regola nuova o per integrare la disciplina esistente con contenuti estranei alla materia regolata.
- La preventiva segnalazione della postazione di controllo della velocità, se prevista per la circolazione stradale, non può essere automaticamente trasposta alla navigazione lagunare in assenza di espresso richiamo normativo.
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