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Sentenza

Sentenza n. 1856/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione che ha respinto l’istanza di proroga della concessione in uso temporaneo della Chiesa della Pietà, con scadenza il 13 ottobre 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

Prevale il privato

La controversia

La concessionaria ha impugnato il diniego di proroga deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione preventiva dei motivi ostativi. Con il secondo motivo ha contestato le ragioni e la motivazione del diniego. L’Istituto ha sostenuto che la decisione fosse espressione di autonomia negoziale, non soggetta a specifici obblighi procedimentali o motivazionali, e che le ragioni fossero comunque riportate nel parere legale richiamato nella deliberazione. Ha inoltre riferito di avere approvato il 17 settembre 2026 un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse in vista della nuova concessione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e annullato il diniego. Ha accolto il primo motivo: la decisione su un’istanza di proroga di una concessione di bene pubblico comporta un significativo potere valutativo amministrativo, sicché, trattandosi di provvedimento discrezionale adottato su istanza di parte, l’amministrazione doveva comunicare i motivi ostativi prima del rigetto. Il diniego non indicava ragioni d’urgenza che giustificassero l’omissione del contraddittorio. Ha accolto anche la censura motivazionale del secondo motivo nei limiti rilevati: il diniego si era limitato a richiamare i rischi di contenzioso, senza esplicitare le ragioni di interesse pubblico legate al miglior utilizzo del bene e senza valutare la prosecuzione del rapporto in attesa della conclusione della nuova procedura; l’obiettivo di piena valorizzazione del bene era stato prospettato soltanto in giudizio. Il concessionario non ha però un’aspettativa qualificata alla proroga o al rinnovo; l’amministrazione conserva ampia discrezionalità e può respingere l’istanza sulla base di motivate ragioni di interesse pubblico, senza dover comparare specificamente l’interesse del concessionario uscente. L’Istituto dovrà rivalutare l’istanza previa attivazione del contraddittorio e potrà anche accordare una proroga tecnica fino alla conclusione effettiva della procedura per la nuova concessione. Sentenza in forma semplificata; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    infatti in base all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda;

    La comunicazione dei motivi ostativi è necessaria prima dell’adozione di un provvedimento negativo discrezionale su istanza di parte; l’omissione può essere giustificata da ragioni d’urgenza, che nel caso concreto non erano state indicate.

  • art. 60 c.p.a.

    sussistono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

    Ricorrendone i presupposti e dopo aver sentito le parti, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Il diniego di proroga di una concessione di bene pubblico, quando deriva da una valutazione discrezionale dell’amministrazione su un’istanza di parte, è un provvedimento amministrativo e richiede la preventiva comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, salvo che ricorrano ragioni d’urgenza.
  • Il concessionario uscente non è titolare di un’aspettativa qualificata alla proroga o al rinnovo della concessione. Il diniego, espressione di ampia discrezionalità, è sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza; l’obbligo motivazionale può essere assolto indicando le ragioni di interesse pubblico sottese alla scelta, senza una specifica comparazione con l’interesse del concessionario uscente.
  • Nel negare una proroga di concessione di un bene pubblico, l’amministrazione deve esplicitare le ragioni di interesse pubblico connesse al miglior utilizzo del bene; non è sufficiente fondare la decisione sui soli rischi di un eventuale contenzioso né integrare in giudizio la motivazione con ragioni non espresse nell’atto.
  • In attesa della conclusione effettiva della procedura per una nuova concessione, l’amministrazione può valutare una proroga tecnica del rapporto in essere.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

Testo integrale

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