Sentenza n. 242/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 537/2022 - RG n. 1861/2012 (cui è stato riunito il procedimento 1862/2012) - Repert. n. 548/2022 del 20/07/2022 - resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata il 20.07.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, della sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza civile con cui il Comune era stato condannato al pagamento di euro 11.810,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione delle somme al difensore. Ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione al Comune ai fini dell’intimazione ad adempiere, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente mancata corresponsione delle somme. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata al Comune il 7 marzo 2024 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, nonché che il pagamento non risultava effettuato. Ha ordinato al Comune di corrispondere le somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento delle somme. Ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato, fermo il rispetto dell’art. 159, comma 5, TUEL. Ha escluso dal rimborso le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, poiché derivanti dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale passato in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alle amministrazioni pubbliche prima di poter procedere all’esecuzione.
art. 159, comma 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Limita i poteri dei commissari ad acta nominati nell’ambito dell’ottemperanza, escludendo l’aggressione alle somme impignorabili indicate dal comma 2, previa verifica delle deliberazioni rilevanti.
artt. 474 ss. c.p.c.
Richiamati per distinguere l’esecuzione forzata civile, comprese le spese di precetto, dal giudizio amministrativo di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando l’amministrazione non adempie spontaneamente alle statuizioni di condanna, purché sia stata rispettata la notificazione del titolo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata la mancata esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di effettuare il pagamento entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere incaricato di compiere tutte le attività contabili e amministrative necessarie al pagamento, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento materiale delle somme.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato pecuniario; l’amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 159, comma 5, TUEL.
- Quando il creditore sceglie il giudizio di ottemperanza, non sono poste a carico dell’amministrazione le spese relative a strumenti di esecuzione civile autonomi e non funzionali all’introduzione dell’ottemperanza, come gli atti di precetto o le procedure esecutive civili non satisfattive.
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