Ordinanza n. 629/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 285 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto comunale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sportiva ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva rigettato la domanda cautelare. Dalla motivazione emerge che l'appellante invocava l'art. 94 della legge regionale n. 7 del 2020, ritenuto non pertinente dal Consiglio di Stato. La società lamentava inoltre un pregiudizio grave e irreparabile connesso alla mancata possibilità di svolgere la somministrazione di alimenti e bevande; il Comune si è costituito chiedendo la reiezione dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, poiché la disposizione regionale invocata, ossia l'art. 94 della l.r. n. 7 del 2020, non risultava pertinente alla fattispecie. Ha inoltre escluso, nella comparazione degli interessi contrapposti, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rilevando che la somministrazione di alimenti e bevande richiede la previa verifica dei requisiti igienico-sanitari. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
art. 94 l.r. n. 7 del 2020
La disposizione regionale invocata dall'appellante è stata ritenuta non pertinente alla fattispecie.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l'accoglimento della domanda richiede una sommaria valutazione favorevole del fumus boni iuris e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, da verificare anche mediante comparazione degli interessi contrapposti.
- La mancata pertinenza della disposizione normativa invocata rispetto alla fattispecie esclude la sussistenza di sufficienti elementi di fumus boni iuris.
- L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere esercitata senza la previa verifica dei requisiti igienico-sanitari; l'esigenza di tale verifica rileva nella comparazione cautelare degli interessi e impedisce di riconoscere, in assenza di ulteriori elementi, un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua temporanea mancata esecuzione.
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