Cassazione Civile, Ordinanza n. 14465/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari intrattenuti da un correntista e da un collegato conto per anticipazioni cambiarie, rispetto ai quali la banca aveva chiesto il pagamento del saldo debitore; a garanzia dell'esposizione debitoria era stata prestata fideiussione da un terzo. Il correntista aveva a sua volta proposto domande di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno, contestando l'addebito di commissione di massimo scoperto, spese di gestione, interessi ultralegali e capitalizzazione degli interessi debitori. In primo grado il Tribunale aveva rideterminato il saldo del conto eliminando le poste ritenute illegittime e aveva condannato la banca al pagamento di una somma in favore del correntista, dopo compensazioni con il conto accessorio e con poste relative ad azioni. In appello, la Corte territoriale, dopo nuova consulenza contabile, ha riformato parzialmente la decisione e ha rideterminato la somma dovuta dalla banca; in particolare, in mancanza degli estratti conto del periodo iniziale, ha ricostruito il rapporto di dare-avere prendendo come base il saldo di apertura del primo estratto conto disponibile, ritenendo che l'onere probatorio gravasse sul correntista e che non fosse applicabile il criterio del saldo zero adottato dal Tribunale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. per carenza di motivazione sulla rielaborazione contabile e sull'individuazione del criterio seguito nei periodi privi di documentazione. I correntisti/fideiussore hanno proposto ricorso incidentale con cinque motivi: violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e vizio motivazionale sul criterio di ricostruzione del saldo, sostenendo che, essendo entrambe le parti attrici in senso sostanziale, l'assenza di alcuni estratti conto era irrilevante e che il saldo iniziale del primo estratto disponibile andava azzerato; omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità delle clausole contrattuali; violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del fideiussore; omessa pronuncia su un motivo di appello incidentale relativo alla liquidazione del compenso professionale; e, in subordine, violazione dei criteri di liquidazione dei compensi ex d.m. n. 55 del 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che, nei giudizi sul conto corrente bancario in cui si contrappongano domande della banca e del correntista e manchino estratti conto relativi a una parte del rapporto, ciascuna parte è onerata della prova della propria pretesa. In assenza di elementi idonei a ricostruire il saldo nel periodo non documentato e di allegazioni univoche che rendano pacifico un certo debito o credito, la ricostruzione va effettuata solo per il periodo documentato, azzerando il saldo iniziale del primo estratto conto disponibile. La Corte ha quindi ritenuto erroneo il criterio seguito dalla Corte di appello, che aveva assunto come base il saldo iniziale del primo estratto disponibile. Sono stati dichiarati assorbiti il ricorso principale della banca e gli altri motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è stata proposta dalla banca, ma resta assorbita per l'accoglimento del ricorso incidentale.
art. 2697 c.c.
Nel conflitto tra banca e correntista, ciascuna parte deve provare la propria pretesa quando il rapporto è oggetto di domande contrapposte e manchi documentazione completa del periodo iniziale.
art. 2909 c.c.
Norma richiamata nel motivo incidentale, ma senza sviluppo decisorio autonomo nel dispositivo, perché il motivo è accolto su diverso profilo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alle spese, ma il relativo esame è assorbito dall'accoglimento del primo motivo incidentale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per omessa pronuncia su un motivo di appello incidentale; questione assorbita.
artt. 5 e 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
Richiamati ai fini della contestazione della liquidazione del compenso professionale, ma la censura resta assorbita.
Massime di principio
- Nei giudizi di conto corrente bancario in cui si contrappongano domande della banca e del correntista, la mancanza di una parte degli estratti conto non consente automaticamente di fare ricorso al solo saldo del primo estratto disponibile come se fosse già definitivo.
- Quando il rapporto sia oggetto di pretese contrapposte, l'onere della prova grava su ciascuna parte in relazione alla propria pretesa; se il periodo non documentato non è ricostruibile con elementi probatori o con allegazioni univoche, il saldo va determinato limitatamente al periodo documentato.
- In presenza di documentazione contabile incompleta, il saldo iniziale del primo estratto conto disponibile deve essere azzerato se manca prova del saldo precedente e non vi siano elementi per ritenere pacifico un credito o debito di importo determinato.
- La motivazione della decisione di merito deve rendere intellegibile il criterio di ricostruzione contabile seguito, soprattutto quando la consulenza tecnica opera in presenza di lacune documentali rilevanti.
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