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Sentenza

Sentenza n. 2340/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 531/2025 emessa in data 31 maggio 2025 dal Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202504840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 531/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, che aveva prestato servizio come docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024, ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 531/2025 del Tribunale di Busto Arsizio. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto a beneficiare dell'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico interessato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, e aveva condannato il Ministero a provvedere. Il ricorso è stato proposto poiché il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e la sussistenza delle condizioni per l'ottemperanza, risultando la sentenza passata in giudicato e notificata al Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento del Ministero non era contestato. Ha verificato inoltre che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che era stata notificata al Ministero il 4 giugno 2025. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dovrà adempiere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario esecutivi.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    condizioni previste dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997

    La norma è richiamata quale ulteriore presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione, in presenza della notifica della pronuncia e dell'inadempimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e contenente un obbligo di provvedere, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile all'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • Accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile decorso del termine, attribuendogli il compito di determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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