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Sentenza

Sentenza n. 1012/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 118/2024 depositata in data 06/06/2024

Giustizia amministrativa202502821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 118/2024, nella parte relativa al pagamento degli importi dovuti sulla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 118/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il loro diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta docente, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza aveva quantificato il dovuto in 2.000 euro per una ricorrente, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, e in 3.000 euro per l'altra, relativamente agli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24. Le ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza del Ministero, il quale, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Como, distratte in favore dei difensori, poiché tale profilo non è stato oggetto dell'azione proposta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e non risultava eseguito neppure parzialmente. Il credito non era contestato nell'an e nel quantum. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura delle ricorrenti. L'incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L'ottemperanza non comprende le spese di lite del giudizio civile.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter contestare l'inadempimento mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 287 c.p.c.

    correzione con decreto ex art. 287 cpa

    La sentenza del Tribunale di Como è stata corretta mediante il procedimento richiamato nel provvedimento.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria

    La disposizione è stata richiamata dal titolo giudiziale per determinare gli accessori dovuti sul credito riconosciuto.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    La disposizione è stata richiamata quale norma che estende il criterio previsto dall'art. 16, comma 6, l. 412/1991.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento da parte dell'amministrazione e non risulti effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
  • Quando l'amministrazione resistente non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito riconosciuto dal titolo esecutivo e non fornisce elementi sull'avvenuta esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo gli oneri dell'attività a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • L'ambito oggettivo del giudizio di ottemperanza è determinato dalla domanda proposta: le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono comprese nell'ottemperanza se il ricorrente non ha chiesto l'esecuzione del titolo anche con riferimento a tale capo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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