Cassazione Civile, Ordinanza n. 19797/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva proposto ricorso avverso un estratto di ruolo contenente quattro cartelle di pagamento per tasse automobilistiche (anni 2009, 2012 e 2013) e IVA (anno d'imposta 2009), deducendo la prescrizione dei crediti e contestando la ritualità delle notifiche delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado e il gravame respinto in appello. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e vizi di motivazione, sostenendo che, in mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa o della corretta notifica, il procedimento notificatorio non si sarebbe perfezionato; di conseguenza sarebbero maturati prescrizione e decadenza. Ha inoltre insistito sulla diversa durata dei termini prescrizionali per tasse automobilistiche e IVA.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in forza della sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella/ruolo asseritamente non notificati sono impugnabili solo se il debitore allega e dimostra uno dei tassativi pregiudizi previsti dalla norma (partecipazione a procedure di appalto, riscossione di somme da soggetti pubblici, perdita di benefici nei rapporti con la PA). Nel caso concreto la ricorrente non aveva dedotto alcun interesse qualificato rientrante in tali ipotesi, sicché mancava la condizione per l'ammissibilità dell'impugnazione. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, perché le intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione degli atti tributari.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione della cartella di pagamento.
art. 139 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione presso il domicilio del destinatario.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione in caso di irreperibilità relativa.
art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina della raccomandata informativa.
art. 5-bis, comma 1, lett. m), d.l. n. 106/2005
Richiamato dalla ricorrente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre carenza o insufficienza di motivazione.
art. 5 d.l. n. 953/1982
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione triennale delle tasse automobilistiche.
art. 2948 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere termini prescrizionali brevi.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021
La Corte lo richiama come norma che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, introducendo il comma 4-bis e limitando l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi" tassativamente indicati
Stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella solo in presenza di uno dei pregiudizi specifici previsti dalla norma.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che legittimano l'impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. MEF 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato come riferimento ai soggetti pubblici rilevanti ai fini dell'ulteriore ipotesi di pregiudizio.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come ulteriore ipotesi di verifica che può determinare il pregiudizio rilevante.
art. 372 c.p.c.
Indicato come base per il deposito di documenti in cassazione concernenti la persistenza dell'interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per calcolare l'ulteriore importo dovuto.
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
Richiamati nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della nuova disciplina.
art. 6 CEDU
Richiamato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalle Sezioni Unite.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale esaminate dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; l'impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo se il debitore allega e dimostra uno dei tassativi pregiudizi indicati dalla legge.
- La sopravvenuta disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire immediato.
- Nel giudizio di cassazione l'interesse ad agire deve persistere e può essere allegato anche con deposito documentale; tuttavia, se manca la deduzione di un interesse qualificato rientrante nelle ipotesi legali, il ricorso è inammissibile.
- Quando la legge prevede un catalogo tassativo di casi di impugnazione diretta, il giudice non può estendere analogicamente la legittimazione oltre le ipotesi espressamente previste.
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