Sentenza n. 2324/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva ordinato l’emissione della Carta del docente e l’accredito di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale civile di Palermo, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in suo favore la Carta del docente e ad accreditare sulla stessa la somma di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al titolo. La ricorrente ha dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza e la previa notificazione del titolo al Ministero mediante PEC in data 18 febbraio 2025, nonché l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.: titolo giudiziale passato in giudicato, obbligo dell’amministrazione di conformarsi al comando giudiziale e inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in conformità al titolo esecutivo, comprensivo di interessi e rivalutazione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà operare senza compenso, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, e dovrà depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di verificare i presupposti dell’ottemperanza e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso consente l’attivazione dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, nominato tra dirigenti dell’amministrazione interessata, è ritenuta applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È richiamato quale disposizione che disciplina le forme e le finalità di utilizzazione della Carta del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo esecutivo quale base per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria dell’amministrazione, la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge legittima il giudice a ordinare l’integrale esecuzione del comando giudiziale.
- L’ordine di ottemperanza deve imporre all’amministrazione il puntuale rispetto del dispositivo del titolo esecutivo, comprese le somme accessorie espressamente riconosciute, quali interessi e rivalutazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta deve effettuare il deposito degli atti nel giudizio amministrativo esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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