Sentenza n. 10514/2026 - Roma, Sezione 2B
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere sulla proposta presentata dalla ricorrente in data 20/05/2025, avente ad oggetto: “Proposta di finanza di progetto ex art. 193 del d. l.vo n. 36 del 2023 “so-stare al mare”, con assegnazione di un termine pari a 30 giorni decorrenti dalla data del deposito della sentenza e con istanza di nomina di un Commissario ad acta, che si attivi in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente anche dopo la scadenza del predetto termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune di Fiumicino sulla proposta di finanza di progetto presentata il 20 maggio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (promotore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’inerzia del Comune sulla proposta di finanza di progetto ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023, avente a oggetto un piano per la mobilità urbana, la viabilità e i parcheggi. Ha dedotto la violazione dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 2 l. n. 241/1990, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere espressamente, con assegnazione di un termine e nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per insussistenza dell’obbligo di provvedere, tardività e intervenuto arresto del procedimento, sostenendo di poter svolgere il servizio tramite una propria società partecipata. Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, rilevando che il ricorso era stato proposto entro un anno dalla nuova istanza del 20 maggio 2025. Ha inoltre ritenuto che, pur sussistendo un’ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione dell’interesse pubblico della proposta e nessun diritto del promotore all’avvio della procedura o all’affidamento della gestione, la protratta e articolata interlocuzione tra le parti, con reiterati adeguamenti della proposta alle richieste comunali, avesse fatto sorgere l’obbligo dell’amministrazione di definire espressamente il procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune sulla proposta del 20 maggio 2025. Ha ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice non ha imposto l’accoglimento della proposta, né ha compresso la discrezionalità dell’amministrazione quanto alla valutazione dell’interesse pubblico e alla prosecuzione della procedura di project financing. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni per provvedere in via sostitutiva. I compensi e rimborsi del Commissario sono stati posti a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. n. 36/2023
La presentazione di una proposta di finanza di progetto non attribuisce al promotore un diritto all’approvazione della proposta, all’avvio della procedura o all’affidamento della gestione; l’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’interesse pubblico. Tuttavia, in presenza di una protratta e significativa interlocuzione procedimentale, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 2 l. n. 241/1990
Il principio di doverosità e certezza dei tempi dell’azione amministrativa impone all’amministrazione di definire espressamente il procedimento quando, anche in ragione dell’interlocuzione procedimentale instaurata, sia sorto l’obbligo di provvedere.
art. 31, comma 2, c.p.a.
fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio non è qualificato come termine di decadenza in senso proprio, ma come presunzione legale assoluta di persistenza dell’interesse ad agire; la riproposizione dell’istanza consente comunque di manifestare nuovamente l’interesse alla definizione del procedimento.
art. 117, comma 1, c.p.a.
fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
L’azione avverso il silenzio può essere proposta durante la perdurante inerzia amministrativa, entro il limite temporale previsto dalla norma e senza necessità di previa diffida.
art. 87, commi 2, lett. b), e 3, c.p.a.
Il giudizio in materia di silenzio è soggetto al rito camerale e al dimezzamento dei termini processuali.
art. 26 c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Nella fase preliminare della finanza di progetto, la proposta privata non attribuisce al promotore un diritto all’approvazione, all’avvio della procedura, alla dichiarazione di fattibilità o all’affidamento della concessione; tali valutazioni rientrano nell’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa dell’amministrazione e non sono coercibili dal giudice amministrativo.
- L’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dell’interesse pubblico della proposta di project financing non esclude l’obbligo di adottare un provvedimento espresso quando una protratta e significativa interlocuzione procedimentale, caratterizzata dall’adeguamento della proposta alle richieste dell’amministrazione, abbia reso doverosa la definizione del procedimento.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio sulla proposta di finanza di progetto comporta l’ordine di provvedere espressamente, ma non impone all’amministrazione un contenuto decisionale favorevole né la prosecuzione della procedura o l’affidamento del servizio al proponente.
- Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. non opera come termine di decadenza sostanziale: esso esprime una presunzione legale assoluta sulla persistenza dell’interesse ad agire, restando salva la possibilità di riproporre l’istanza quando ne ricorrano i presupposti.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, incaricato di adottare in via sostitutiva un provvedimento espresso senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione discrezionale del merito della proposta.
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