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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza alla sent. N. 4345/2024 emessa dalla sez. Lavoro del Tribunale di Napoli Nord;

Giustizia amministrativa202502385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sez. Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione relativa all'a.s. 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 4345/2024 del Tribunale di Napoli Nord, sez. Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con accredito dell'importo di euro 500,00 per l'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Ha chiesto anche la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una mera costituzione di stile e non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'Amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica e accreditando l'importo nominale di euro 500,00, oltre agli interessi determinati secondo la sentenza ottemperanda. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta. È stato nominato commissario ad acta, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il responsabile della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega e con termine di sessanta giorni dall'insediamento per eseguire il giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, disporre la penalità di mora e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la penalità di mora applicata al Ministero in relazione al mancato tempestivo adempimento del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, alle quali deve conformarsi l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'Amministrazione non dimostra di aver adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti e compiere le attività specificamente necessarie a dare esecuzione al giudicato, fissando un termine per l'adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'ufficio o il dirigente incaricato e assegnando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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