Cassazione Civile, Ordinanza n. 01424/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fiduciante)
La controversia
La controversia nasceva dalla liquidazione di una società immobiliare e dall'assegnazione alla socia unica di alcuni immobili già appartenenti al patrimonio sociale. L'altra parte sosteneva che tale intestazione fosse solo fiduciaria e che, in base a una controdichiarazione sottoscritta dalla socia assegnataria, costei si fosse impegnata a trasferirgli il 50% dell'usufrutto sugli immobili, ovvero in subordine a risarcire il danno per l'inadempimento del patto fiduciario. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello confermava. La socia assegnataria proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1421 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto tardiva l'eccezione di nullità/inesistenza del patto fiduciario, sostenendo che la nullità poteva e doveva essere rilevata d'ufficio; 2) violazione degli artt. 1350, 1351, 1418, 1325 e 2725 c.c. per avere qualificato come negozio fiduciario una dichiarazione unilaterale sottoscritta solo dalla ricorrente, che a suo dire sarebbe stata successiva all'assegnazione dei beni e quindi mera confessione, non fonte autonoma di obbligazione; 3) violazione degli artt. 1353, 1362, 1363, 1366 c.c. per non avere considerato che la condizione prevista nella dichiarazione non si era avverata, poiché la controparte non aveva provato di avere pagato metà delle rate del mutuo; 4) violazione dell'art. 1004 c.c. per avere la corte d'appello fatto decorrere solo dal deposito della sentenza costitutiva l'obbligo della controparte di contribuire alle rate di mutuo e alle spese di manutenzione, anziché dalla data della controdichiarazione. Il controricorrente proponeva a sua volta ricorso incidentale, lamentando che la corte d'appello avesse fissato la decorrenza dell'obbligo di contribuzione dal deposito della sentenza di primo grado e non dal passaggio in giudicato, come avrebbe imposto l'efficacia della sentenza ex art. 2932 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte di merito aveva comunque esaminato la questione della nullità del patto fiduciario, sicché mancava interesse a censurare la sola affermazione di tardività. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo che il patto fiduciario immobiliare ha natura obbligatoria e può essere provato anche mediante dichiarazione ricognitiva del fiduciario; la produzione in giudizio del documento da parte della controparte non sottoscrittrice vale come manifestazione di consenso e, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la dichiarazione unilaterale ricognitiva ha efficacia confermativa del rapporto fondamentale, con astrazione processuale della causa e inversione dell'onere della prova. Ha respinto anche i motivi terzo e quarto, rilevando che la corte di merito aveva correttamente interpretato la clausola relativa alla contribuzione alle rate di mutuo come correlata all'esecuzione del patto fiduciario; inoltre, al momento in cui la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. aveva prodotto effetti, non risultavano più rate di mutuo attuali, sicché non vi era alcun pagamento da eseguire. Quanto al ricorso incidentale, la censura era astrattamente fondata ma inammissibile perché la parte non aveva impugnato sul punto la sentenza di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
La nullità può essere rilevata d'ufficio, ma la censura è priva di interesse se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione.
artt. 1350, 1351, 1418, 1325 e 2725 c.c.
Richiamati per contestare forma e validità del patto fiduciario immobiliare; la Corte ribadisce invece che il patto fiduciario ha natura obbligatoria e, secondo l'orientamento più recente, non richiede forma scritta ad substantiam.
art. 1988 c.c.
La dichiarazione unilaterale ricognitiva del fiduciario integra promessa di pagamento e determina astrazione processuale della causa, esonerando il fiduciante dalla prova del rapporto fondamentale fino a prova contraria.
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva che attua l'obbligo di ritrasferimento produce effetti secondo i principi affermati dalla giurisprudenza; nel caso concreto la decorrenza degli obblighi è stata fatta coincidere con la pubblicazione della decisione di primo grado.
artt. 2908 e 2932 c.c.
Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere che gli effetti della sentenza costitutiva decorrono dal passaggio in giudicato e non dal deposito.
art. 1004 c.c.
Richiamato per censurare la decorrenza dell'obbligo di contribuire alle spese relative all'usufrutto e alla manutenzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Rilevato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norme sul sindacato di legittimità richiamate quali parametri dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione difetta di interesse quando la censura investe un profilo sul quale il giudice di merito ha comunque pronunciato nel merito, perché manca un'utilità concreta e attuale dell'annullamento richiesto.
- Il patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili ha natura obbligatoria: una volta provato il rapporto interno, è idoneo a fondare la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento.
- La dichiarazione unilaterale del fiduciario che riconosce l'intestazione fiduciaria e promette il ritrasferimento non costituisce una nuova fonte autonoma di obbligazione, ma vale come atto ricognitivo/promessa di pagamento con effetto di astrazione processuale della causa ai sensi dell'art. 1988 c.c.
- Quando la dichiarazione ricognitiva viene prodotta in giudizio dalla parte che non l'ha sottoscritta, la produzione può valere come manifestazione di consenso al contenuto del documento e rafforzare la prova del rapporto fondamentale.
- In tema di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., gli effetti della sentenza costitutiva e la correlata insorgenza degli obblighi accessori devono essere verificati in relazione al momento in cui la pronuncia diviene efficace secondo il sistema processuale applicabile; non può pretendersi l'adempimento di obbligazioni non ancora attuali.
- Se, al momento in cui la sentenza costitutiva diventa operativa, l'obbligazione cui si collega l'adempimento accessorio non è più attuale, non può pretendersi il pagamento originariamente previsto, restando eventualmente solo una diversa pretesa restitutoria se effettivamente dedotta.
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