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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07380/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società correntista, nella quale una cessionaria di credito bancario chiedeva l’ammissione in via privilegiata ipotecaria di un credito derivante dal saldo debitore di un conto corrente, fondato su un decreto ingiuntivo esecutivo emesso prima del fallimento. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e, in sostanza, escluso l’insinuazione al passivo per due ordini di ragioni: da un lato, riteneva non provato il credito perché non era stato prodotto il contratto di apertura di credito collegato al conto e le relative pattuizioni; dall’altro, riteneva comunque sussistente usura originaria, con conseguente irrilevanza della ricognizione di debito e ulteriore ragione di rigetto della domanda. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 117 TUB e 1418 c.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non provato il credito e avere posto a carico della banca la prova del contratto di affidamento quale fatto costitutivo del credito, anziché limitarsi a depurare il saldo delle eventuali poste non validamente pattuite; 2) violazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 2 l. n. 108/1996, per aver accertato l’usurarietà del tasso in assenza di una categoria omogenea di operazioni creditizie riferibile a un conto non affidato; 3) violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., per non avere considerato che l’eventuale usura avrebbe dovuto comportare il ricalcolo del saldo e non il rigetto della domanda. La Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente individuato l’oggetto dell’onere probatorio: il credito era fondato su un rapporto di conto corrente documentalmente provato, mentre l’eventuale mancanza di prova di specifiche pattuizioni o l’invalidità di successivi affidamenti avrebbero dovuto incidere sul ricalcolo del saldo, non comportare il rigetto integrale della domanda di ammissione al passivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio dell’accoglimento è che il Tribunale ha confuso la prova del titolo del credito con la prova delle singole poste addebitate, attribuendo alla mancanza del contratto di apertura di credito un effetto espulsivo totale, quando invece avrebbe dovuto procedere alla rettifica del saldo sulla base degli estratti conto e valutare solo l’eventuale esclusione delle poste non valide o non provate.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice di merito ha erroneamente individuato l’oggetto dell’onere probatorio; la prova del credito da saldo di conto corrente non coincide con la prova della validità di ogni pattuizione accessoria, ma riguarda il fatto costitutivo dell’obbligazione e il suo ammontare, da ricalcolare ove alcune poste risultino prive di valido titolo.

  • art. 117 TUB

    Nei contratti bancari l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, salvo che sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente stipulato per iscritto; l’eventuale nullità/incertezza di pattuizioni successive non giustifica di per sé il rigetto integrale della domanda.

  • art. 1418 c.c.

    La possibile nullità di specifiche pattuizioni bancarie incide sulle singole poste addebitate e sul saldo da rettificare, non necessariamente sull’esistenza del rapporto base documentato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità a fondamento dei tre motivi di ricorso.

  • art. 644 c.p.

    Invocato per censurare l’accertamento dell’usura e il criterio di comparazione del tasso soglia.

  • art. 2, commi 2 e 4, l. n. 108 del 1996

    Invocato per contestare il parametro di confronto utilizzato per verificare il superamento del tasso soglia in relazione alla presunta categoria omogenea di operazioni creditizie.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    L’eventuale accertamento dell’usura avrebbe dovuto condurre al ricalcolo del saldo senza interessi usurari, non al rigetto della domanda di ammissione.

Massime di principio

  • Quando il credito bancario deriva da un rapporto di conto corrente documentalmente provato, l’eventuale mancanza di prova di specifiche pattuizioni accessorie o di successivi affidamenti non comporta automaticamente l’infondatezza della domanda, ma impone la ricostruzione e il ricalcolo del saldo depurandolo delle poste prive di valido titolo.
  • Ai fini dell’art. 2697 c.c., il creditore deve provare il rapporto base e il saldo secondo la documentazione disponibile; l’eventuale invalidità o mancata prova di singole condizioni contrattuali incide sulla quantificazione del credito, non sulla sua esistenza in radice, salvo che manchi del tutto il titolo.
  • In materia di contratti bancari, la nullità o l’invalidità di pattuizioni relative a tassi, commissioni o condizioni economiche non giustifica, di regola, il rigetto integrale della pretesa creditoria se esiste comunque una base contrattuale valida e documentata, dovendosi procedere alla rettifica contabile del rapporto.
  • L’accertamento dell’usura e delle relative conseguenze deve essere coordinato con la ricostruzione del rapporto: ove risultino tassi o condizioni non validamente pattuiti, il giudice deve escludere le poste viziate e rideterminare il saldo, non trasformare automaticamente il vizio in motivo di totale esclusione del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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