Ordinanza n. 1376/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento della nota della Regione Lombardia - Giunta, Direzione Centrale Affari Istituzionali, Generali e Società Partecipate, U.O. Organizzazione e Personale Giunta prot. n. A1.2025.1053277 del 19.12.2025 confermativa del diniego sull’istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss. l. 241/1990 del 30.9.2025, emanata a seguito di riesame del Difensore Regionale del 16.12.2025, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, in particolare della nota prot. A1.2025.0891226 del 28.10.2025 di primo diniego sull’istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss. l. 241/1990 del 30.9.2025; nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 30.9.2025, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, confermato in sede di riesame, sull’istanza di accesso documentale agli atti del procedimento avviato a seguito di un esposto disciplinare
Esito
La controversia
La ricorrente, dipendente della Regione Lombardia, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il primo diniego regionale del 28 ottobre 2025 e contro la successiva nota del 19 dicembre 2025, con la quale il dirigente competente, all’esito del riesame richiesto al Difensore Regionale, ha confermato il diniego sull’istanza di accesso documentale del 30 settembre 2025. L’istanza riguardava tutta la documentazione relativa al procedimento avviato a seguito dell’esposto disciplinare presentato dalla ricorrente nei confronti di una collega, comprese le dichiarazioni rese a verbale da una persona informata sui fatti. Nel giudizio è stata evocata anche la persona oggetto della segnalazione disciplinare, non costituita. Il TAR ha rilevato che la ricorrente aveva notificato il ricorso almeno a una controinteressata, ossia alla persona informata sui fatti le cui dichiarazioni erano comprese tra i documenti richiesti. Ha tuttavia ritenuto che anche la collega oggetto della segnalazione rivestisse la qualità di controinteressata in senso tecnico, in quanto portatrice di esigenze di riservatezza connesse al procedimento disciplinare.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso. Ha ritenuto che, allo stato, il ricorso non fosse inammissibile, poiché era stato notificato almeno a un soggetto controinteressato. Ha però disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della collega oggetto della segnalazione disciplinare, qualificandola anch’essa come controinteressata in senso tecnico per la posizione di riservatezza derivante dal procedimento. La ricorrente è stata onerata di notificare il ricorso introduttivo e l’ordinanza entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 maggio 2026. Le spese non risultano regolate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto con tale rito.
art. 22 ss. l. 241/1990
Costituisce la base normativa dell’istanza di accesso documentale oggetto dei dinieghi impugnati.
art. 49 c.p.a.
È stato applicato per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata non evocata in giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento, a tutela dei loro diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro un diniego di accesso documentale, devono essere chiamati in giudizio i soggetti individuabili come controinteressati rispetto ai documenti richiesti.
- È controinteressato il soggetto le cui dichiarazioni rese nell’ambito del procedimento amministrativo siano espressamente comprese nell’istanza di accesso, in ragione della possibile incidenza dell’accesso sulla sua riservatezza.
- Anche il soggetto destinatario o oggetto di un esposto disciplinare può assumere la qualità di controinteressato in senso tecnico, quando sia portatore di specifiche esigenze di riservatezza connesse agli atti del procedimento.
- La mancata evocazione di un controinteressato non determina necessariamente l’immediata inammissibilità del ricorso quando il contraddittorio possa essere integrato ai sensi dell’art. 49 c.p.a.; in tal caso il giudice ordina la notificazione del ricorso e del provvedimento di integrazione entro il termine assegnato.
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