Sentenza n. 150/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, implicito o espresso, del riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa è stata prospettata anche con riferimento alla cessazione dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. Il giudizio ha riguardato, in particolare, l'applicabilità del beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare cessati a domanda, la rilevanza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e il significato del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, confermata dal Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non abbia natura decadenziale, essendo funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare e prevede un termine per la domanda funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, non decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non ha determinato la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e, quindi, non comporta la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non produce la reviviscenza della disposizione da esso sostituita nella formulazione originaria.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia può essere decisa sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo dell'INPS di rimborsare il contributo unificato versato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio; pertanto, non è applicabile la restrizione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al beneficio economico, poiché è funzionale esclusivamente alla determinazione della decorrenza del collocamento a riposo.
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