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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19595/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GUP che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, deducendo violazione di legge: ha sostenuto che il reato di lesioni (art. 582 c.p.), alla luce del richiamo operato dall'art. 585 c.p. all'aggravante prevista dall'art. 576, comma 1, n. 5-bis (fatto commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni), è procedibile d'ufficio anche dopo la riforma (c.d. riforma Cartabia). Il ricorso mirava quindi a ottenere l'annullamento della dichiarazione di non doversi procedere.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che, nel caso concreto, il reato di lesioni è procedibile d'ufficio in ragione della circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis (vittima pubblica ufficiale in servizio). Ha inoltre rilevato che il capo di imputazione indicava espressamente la norma e descriveva il fatto con riferimento alla persona offesa (Agente scelto Infantino Fabio) e la locuzione sull'aggravante. Di conseguenza la sentenza del GUP è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Menzionato come qualificazione originaria della contestazione (con richiamo all'art. 628), ma non decisivo rispetto al motivo di ricorso. Nessuna interpretazione particolare oltre la citazione formale.

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alla qualificazione originaria; citazione formale negli atti.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che punisce il reato di lesioni; la Corte ha ritenuto che il reato di lesioni, nel caso concreto, sia procedibile d'ufficio se ricorre l'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis.

  • art. 585 cod. pen.

    Richiama le circostanze aggravanti delittuose previste dall'art. 576; la Corte ha ritenuto che il richiamo operato dall'art. 585 comporti la procedibilità d'ufficio del reato quando è contestata la specifica aggravante che trasforma la natura della procedibilità.

  • art. 576, comma primo, n. 5-bis cod. pen.

    Aggravante applicabile quando il fatto è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; la presenza di tale aggravante nel capo di imputazione è stata ritenuta sufficiente per ritenere il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Citato tra le norme richiamate (circostanze aggravanti); la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma oltre la menzione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare i limiti del ricorso: il motivo è stato enunciato nei limiti di tale disposizione (termine/ambito di impugnazione).

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma prevista per il motivo di ricorso (violazione di legge): il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge ai sensi di questa lettera di cui la Corte ha dato rilievo.

Massime di principio

  • Quando nel capo di imputazione è contestata un'aggravante prevista dall'art. 576 (es. n. 5-bis, pubblico ufficiale in servizio), il reato al quale tale aggravante si applica può diventare procedibile d'ufficio per effetto del richiamo normativo (art. 585).
  • Dopo la riforma Cartabia, la qualificazione della procedibilità dipende anche dalla presenza e dalla specifica indicazione di aggravanti nel capo di imputazione: è determinante che l'atto di accusa descriva chiaramente la circostanza aggravante e identifichi la persona offesa.
  • Per il pubblico ministero è fondamentale indicare espressamente nella imputazione la base normativa e la descrizione fattuale dell'aggravante (es. che la vittima era un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni) per evitare che la querela o altra condizione di procedibilità ostino al perseguimento penale.
  • Per la difesa, si può contestare la procedibilità qualora l'aggravante non sia stata descritta con sufficiente precisione nel capo di imputazione o non sussistano elementi fattuali a sostegno della condizione che renderebbe il reato procedibile d'ufficio.
  • Nei casi ambigui, il giudice deve verificare non solo la qualificazione normativa indicata nell'imputazione, ma anche se la descrizione dei fatti e l'indicazione della persona offesa dimostrino concretamente la sussistenza dell'aggravante che incide sulla procedibilità.

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