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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33544/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società ricorrente impugnava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con cui l'Ufficio aveva assoggettato a imposta proporzionale le somme portate da un decreto ingiuntivo emesso in suo favore nei confronti del gestore incaricato della raccolta degli incassi residui degli apparecchi da intrattenimento. Il credito monitorio era composto da una quota capitale corrispondente agli importi residui delle giocate, comprensivi di PREU, canone di concessione e commissione del concessionario, oltre a interessi e penali contrattuali. La CTP aveva ritenuto dovuta l'imposta proporzionale solo su interessi e penali, e l'imposta fissa sulla sorte capitale; la CTR, invece, accogliendo l'appello dell'Agenzia, aveva ritenuto che anche il capitale derivasse da un obbligo restitutorio estraneo al campo IVA, con esclusione del regime di alternatività IVA-registro. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione delle norme sull'IVA, sull'esenzione per la raccolta delle giocate e sul principio di alternatività con l'imposta di registro, sostenendo che anche le somme oggetto del decreto ingiuntivo erano operazioni assoggettate a IVA, ancorché esenti, e quindi non potevano essere tassate proporzionalmente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha rilevato che il credito azionato derivava dall'inadempimento dell'obbligo contrattuale del terzo incaricato di riversare al concessionario gli incassi residui della raccolta delle giocate e che tali operazioni rientrano, in astratto, nel campo di applicazione dell'IVA. Richiamando l'esenzione IVA prevista per le operazioni relative all'esercizio dei giochi e per la raccolta delle giocate, anche nei rapporti tra concessionari e terzi incaricati, la Corte ha affermato che il principio di alternatività IVA-registro opera anche per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme dovute per corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 131/1986 e della nota II all'art. 8 della Tariffa. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 6, r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Norma richiamata per individuare gli apparecchi da divertimento e intrattenimento da cui derivano gli incassi residui oggetto del credito.

  • art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131

    È richiamato come norma che sancisce l'alternatività tra imposta di registro e IVA.

  • art. 8, Tariffa, parte prima, nota II, d.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131

    Esclude l'imposta proporzionale di registro per gli atti giudiziari che dispongono pagamenti di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.

  • art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Prevede l'esenzione IVA per le operazioni relative all'esercizio dei giochi e alla raccolta delle giocate.

  • art. 10, comma 10, n. 6) e 7), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; il testo non sviluppa ulteriormente il contenuto specifico di tali disposizioni nel decidere.

  • art. 1, comma 497, l. 30 dicembre 2004, n. 311

    Chiarisce che l'esenzione IVA si applica anche alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento e ai rapporti tra concessionari e terzi incaricati.

  • art. 13, commi 1 e 15, n. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme richiamate nel motivo di ricorso; il testo non ne esplicita una autonoma ratio decisoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore e contraddittorio regolarmente instaurato.

Massime di principio

  • Quando il credito azionato in via monitoria deriva da obblighi contrattuali inerenti a operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, l'atto giudiziario che lo accerta o lo condanna al pagamento non può essere assoggettato a imposta di registro proporzionale per la parte corrispondente a tali operazioni.
  • Il principio di alternatività IVA-imposta di registro opera anche rispetto ai decreti ingiuntivi esecutivi e, più in generale, agli atti dell'autorità giudiziaria che condannano al pagamento di somme dovute per corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, ancorché l'operazione sia esente.
  • Ai fini dell'imposta di registro, rileva la riconducibilità del rapporto sottostante al campo IVA, non la sola qualificazione del credito come obbligo restitutorio o pagamento conseguente a inadempimento.
  • L'esenzione IVA prevista per la raccolta delle giocate e per i rapporti tra concessionari e terzi incaricati comporta che, nei giudizi relativi al recupero di somme dovute in tale ambito, non possa applicarsi l'imposta proporzionale di registro sulla quota capitale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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