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Sentenza

Sentenza n. 2103/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202512118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 24 aprile 2025, avente a oggetto il riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, nonché la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, è stato dedotto e accertato il silenzio-inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare l’istanza e adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’esame dovrà riguardare specificamente il percorso di studi svolto all’estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa ai fini del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno. Il Ministero dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, valutare la durata, il livello e la qualità della formazione, verificare l’eventuale equipollenza e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di inutile decorso del termine di 120 giorni, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di persistente inerzia, gli ulteriori strumenti di esecuzione, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE, rilevante per il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.

  • direttiva 2005/36/CE

    Richiede che il riconoscimento delle qualifiche professionali estere sia effettuato considerando l’insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la base per l’adozione di misure compensative proporzionate quando il titolo estero non risulti pienamente equivalente alla qualifica richiesta nello Stato ospitante.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione istituzionale del Ministero competente, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 decorre dalla presentazione della documentazione completa e scade senza l’adozione di un provvedimento, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente, accertabile mediante l’azione avverso il silenzio.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
  • Qualora il titolo estero non sia pienamente equivalente alla qualifica richiesta, l’autorità competente deve valutare se le eventuali differenze possano essere colmate mediante misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l’istanza.
  • La sentenza che accerta il silenzio-inadempimento può assegnare all’Amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta, con un ulteriore termine di esecuzione, per il caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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