Cassazione Penale, Sentenza n. 2605/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea (13/01/2023). La Corte di Appello aveva ritenuto l'impugnazione inappellabile per difetto del mandato ad impugnare e della dichiarazione/elezione di domicilio, obblighi introdotti dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. Il ricorrente deduceva altresì l'illegittimità costituzionale di tali disposizioni per limitazione del diritto di difesa, disparità di trattamento (in relazione agli imputati assenti), irragionevolezza dell'obbligo di rinnovare l'elezione di domicilio e problemi di diritto intertemporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che, dopo l'entrata in vigore della riforma (commi 1-ter e 1-quater art. 581 c.p.p.), l'impugnazione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, del mandato ad impugnare e della dichiarazione o elezione di domicilio; per gli imputati assenti tale dichiarazione deve essere resa dopo l'emissione della sentenza impugnata in quanto funzionalmente connessa alla notificazione per il secondo grado. La Corte ha respinto l'eccezione di incostituzionalità ritenendo che la norma non limiti il diritto di difesa ma persegua l'efficienza e la conoscenza effettiva del processo (richiamando anche la giurisprudenza CEDU). Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso (art. 606 c.p.p.), condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581 cod.proc.pen. commi 1-ter e 1-quater
Impose, a pena di inammissibilità, che l'impugnazione sia accompagnata dal mandato ad impugnare e dalla dichiarazione o elezione di domicilio; per gli imputati assenti la dichiarazione/elezione deve essere resa dopo l'emissione della sentenza impugnata ed è funzionalmente connessa alla notificazione per il secondo grado, perciò domicili dichiarati in fasi processuali precedenti non sono validi per l'appello
art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Consente alla corte di appello di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto dei requisiti formali previsti dall'art. 581 riformato
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione e per la dichiarazione di inammissibilità del mezzo di impugnazione
art. 616 cod.proc.pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle Ammende
art. 111 Costituzione
Richiamato per giustificare che la formalità imposta mira a garantire la conoscenza effettiva del processo e la ragionevole durata del procedimento, compatibile con il diritto di difesa
Corte EDU, Sejdovic c. Italia (Grande Camera, 1-3-2006)
Giurisprudenza europea invocata per sottolineare l'esigenza che l'imputato sia consapevole dei procedimenti a suo carico; supporta l'idea che il mandato e la dichiarazione/elezione di domicilio assicurino tale consapevolezza anche nella fase di impugnazione
Massime di principio
- Dopo la riforma (commi 1-ter e 1-quater art. 581 c.p.p.) un ricorso d'appello deve essere corredato del mandato ad impugnare e della dichiarazione o elezione di domicilio: la loro mancata produzione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Per imputati assenti la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta per l'appello deve essere resa dopo la sentenza impugnata; domicili o dichiarazioni rese in fasi precedenti (indagini o primo grado) non sono automaticamente efficaci per il secondo grado.
- I difensori devono documentare espressamente il mandato ad impugnare e l'elezione/dichiarazione di domicilio nella memoria di impugnazione o atto equivalente per evitare eccezioni formali rilevanti.
- Le censure costituzionali contro tali obblighi formali hanno scarse probabilità di successo quando la norma mira a garantire la conoscenza effettiva del processo e la regolarità delle notificazioni in conformità ai principi costituzionali e alla giurisprudenza europea.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende; valutare dunque con attenzione la fondatezza e la completezza formale dell'impugnazione prima di proporla.
- Prassi consigliata: prima della proposizione dell'appello verificare la disciplina vigente al momento dell'impugnazione, allegare il mandato specifico e la dichiarazione/elezione di domicilio aggiornata, e conservare evidenze della tempestiva notificazione per il secondo grado.
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