Sentenza del 06/07/2020 n. 13809 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La societa' aveva chiesto l'accredito di un credito d'imposta (ex L. n.448/1998 art.8, c.10 e DPR n.361/1999 art.1, c.5) per agevolazioni sul GPL erogate a utenti finali per l'annualità 2006 (importo richiesto Euro 24.823,72). L'Agenzia negò il pagamento invocando la decadenza biennale prevista dall'art.14 TUA (rimborso dell'accisa indebitamente versata se richiesto entro due anni dalla data del pagamento). La ricorrente sostenne che si trattava di un credito d'imposta autonomo, non di un rimborso di imposta indebitamente versata, e che inoltre non era il soggetto obbligato al versamento dell'accisa (tale obbligo incombeva su produttori/importatori), per cui l'art.14 non poteva trovare applicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e il provvedimento di diniego dell'Agenzia, decidendo nel merito in favore della societa'. Ha ritenuto che il credito d'imposta spettante al commerciante di GPL ai sensi del DPR n.361/1999 non e' assimilabile a un rimborso di accise indebitamente versate e, pertanto, non e' soggetto al termine decadenziale biennale dell'art.14 TUA. Ha annullato il rigetto dell'istanza e ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (TUA), articolo 14, comma 2
L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento
La Corte precisa che questa norma disciplina il rimborso delle accise indebitamente versate dal soggetto passivo dell'imposta; tuttavia non e' applicabile ai crediti d'imposta nati per effetto dell'accredito ai commercianti di GPL previsto da norme speciali quando questi non sono soggetti obbligati al versamento dell'accisa.
Legge n. 448 del 1998, articolo 8, comma 10
Fonte normativa che prevede l'agevolazione (riduzioni/crediti) trasferita agli utenti finali e disciplinata applicativamente dal DPR n.361/1999; da essa nasce il credito d'imposta per i fornitori che erogano il beneficio.
DPR n. 361 del 1999, articolo 1, comma 5
Il beneficio sui gas di petrolio liquefatti ... e' concesso mediante accredito d'imposta effettuato nei confronti degli esercenti le reti ... tenuti a fornire, il prodotto ad un prezzo che trasferisca agli utenti il suddetto beneficio ... i predetti esercenti presentano ... apposita istanza ...
La Corte interpreta questa disposizione come la fonte di un procedimento autonomo di accredito per i commercianti di GPL: il credito nasce dall'istanza e dalla documentazione (registri, istanze bimestrali) e costituisce un diritto diverso dal rimborso di imposte indebitamente versate dal soggetto obbligato.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (TUA), articolo 26, comma 8
Riferita nel giudizio per distinguere i sistemi di liquidazione dell'accisa (acconti e conguaglio annuale); la Corte osserva che per i soggetti obbligati il meccanismo degli acconti e' diverso e puo' incidere sulla decorrenza del termine di decadenza, ma non si applica ai crediti di cui al DPR n.361/1999 richiesti dai commercianti di GPL.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (TUA), articolo 56, comma 1
Citato per il meccanismo di compensazione: somme versate in piu' sono detratte dai successivi versamenti di acconto; la Corte usa questa norma per spiegare perché i crediti risultanti dal sistema di acconti vanno trattati diversamente rispetto all'accredito ai commercianti.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra: (a) rimborso di accise indebitamente versate dal soggetto passivo dell'imposta (soggetto obbligato al pagamento) soggetto all'art.14 TUA e al termine biennale; e (b) crediti d'imposta nati da procedure speciali (es. accrediti ai commercianti di GPL ex DPR n.361/1999) che non sono automaticamente rimborso di imposta versata dal richiedente e quindi non rientrano nella decadenza biennale.
- Verificare la qualita' soggettiva del richiedente: se chi chiede la somma non e' il soggetto passivo che ha versato l'accisa (es. produttore/importatore), ma un intermediario/fornitore che ha anticipato un'agevolazione, la richiesta va qualificata come istanza di accredito/compensazione e non come rimborso soggetto ad art.14 TUA.
- Accertare la fonte normativa e la procedura: crediti che nascono da norme speciali con registrazioni e istanze periodiche (registro di carico/scarico, istanze bimestrali) devono essere trattati secondo quel procedimento e possono essere compensati con altri debiti, anziché essere considerati rimborsi sottoposti a decadenza.
- Nei casi in cui il soggetto obbligato versi accise in acconto e poi ottenga un saldo attivo in sede di dichiarazione annuale, il dies a quo per la decadenza puo' trovare logica diversa (decorrenza dalla dichiarazione finale); occorre valutare il meccanismo specifico (acconti, conguaglio, detrazioni) per stabilire la decorrenza del termine.
- In una controversia simile conviene: documentare con precisione il meccanismo di accredito (registri, istanze, fatturazione ai soggetti agevolati); dimostrare di non essere il soggetto passivo dell'accisa; contestare l'applicazione automatica dell'art.14 TUA se la somma richiesta deriva da procedure di accredito previste da norme speciali.
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