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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26891/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un’espropriazione per pubblica utilità disposta per la realizzazione di un parco acquatico-sportivo su un terreno di proprietà privata. In appello, il comune aveva contestato l’eccessività della stima dell’indennità di espropriazione; la corte territoriale, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, aveva liquidato l’indennità in misura inferiore rispetto alla stima originaria, applicando il valore venale dei terreni con metodo sintetico-comparativo e disponendo il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) erronea applicazione della normativa urbanistica regionale e delle NTA del piano, sostenendo che il bene facesse parte di un comparto perequativo e che dovesse considerarsi anche il valore di aree edificabili del comparto; 2) mancata applicazione dell’indice medio comprensoriale, sempre in ragione della perequazione urbanistica; 3) illegittimo abbattimento del 30% per le porzioni destinate a viabilità; 4) omessa applicazione della maggiorazione del 10% prevista dall’art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001, assumendo che l’offerta dell’amministrazione fosse inferiore agli otto decimi dell’indennità definitiva; 5) violazione dell’art. 195, comma 3, c.p.c. per mancata fissazione del termine per il contraddittorio tecnico tra i consulenti; 6) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente per aver il giudice aderito acriticamente alla CTU, nonostante asseriti errori metodologici e di calcolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, perché il terreno, in base agli strumenti urbanistici richiamati, era correttamente qualificato come area con vincoli conformativi e con destinazione a viabilità/verde pubblico attrezzato, non assimilabile ai suoli edificabili residenziali del comparto; ha quindi escluso l’applicazione del criterio dell’indice medio comprensoriale e ha ritenuto corretto il metodo sintetico-comparativo fondato su immobili omogenei. Ha inoltre reputato corretto l’abbattimento del 30% per la parte destinata a viabilità. Ha invece accolto il quarto motivo, riconoscendo dovuta la maggiorazione del 10% ex art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001, poiché nel caso concreto trovava applicazione il testo unico espropriazioni, entrato in vigore prima della dichiarazione di pubblica utilità della lottizzazione. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, osservando che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico i fatti e le critiche idonee a smentire la CTU, limitandosi a richiami generici alla relazione e alle osservazioni del consulente di parte; ha inoltre ribadito che il giudice di merito non è tenuto a una motivazione analitica sulla mancata riconvocazione del consulente se l’indagine richiesta è superflua o irrilevante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 l.r. Calabria n. 19/2002

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura perequativa del comparto e la necessità di una diversa base di stima; la Corte ha ritenuto non pertinente l’assimilazione ai suoli edificabili residenziali.

  • art. 54 l.r. Calabria n. 19/2002

    La perequazione urbanistica va attuata tra suoli omogenei aventi le stesse caratteristiche; non consente di attribuire a un’area destinata a viabilità e verde pubblico lo stesso valore di aree destinate all’edilizia residenziale.

  • artt. 1, 12 e 38 NTA del PAU dell’Unità Urbanistica RC1 località Santa Chiara del Comune di Rende

    Le previsioni urbanistiche richiamate confermano la destinazione conformativa dell’area espropriata a specifiche tipologie edilizie e a viabilità, escludendo la valutazione come suolo residenziale edificabile.

  • artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001

    Sono richiamati ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione; la Corte conferma il criterio del valore venale per immobili omogenei e riconosce la maggiorazione del 10% ex art. 37, comma 2.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001

    È dovuta la maggiorazione del 10% quando ricorrono i relativi presupposti applicativi del testo unico espropriazioni, qui ritenuto applicabile ratione temporis.

  • art. 195, comma 3, c.p.c.

    La mancata fissazione del termine per il contraddittorio tecnico non è di per sé motivo decisivo in cassazione se la censura è generica e non specifica l’incidenza causale dell’asserito vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative alla stima indennitaria e alle regole processuali sull’ausilio tecnico.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è ravvisabile quando i fatti dedotti non siano realmente decisivi o le doglianze siano formulate in modo generico.

Massime di principio

  • In materia di indennità di espropriazione, il criterio sintetico-comparativo richiede il confronto con immobili realmente omogenei non solo sul piano materiale, ma anche sotto il profilo della destinazione urbanistica vigente al momento del decreto ablativo.
  • La perequazione urbanistica non impone di uniformare il valore di aree aventi diversa destinazione e diversa capacità edificatoria; il raffronto va compiuto tra suoli omogenei per caratteristiche urbanistiche e funzione pianificatoria.
  • Una porzione di terreno destinata a viabilità non può essere valutata come se avesse la medesima attitudine edificatoria della restante area, potendo essere giustificato un abbattimento del valore in ragione della specifica destinazione.
  • La maggiorazione percentuale prevista dalla disciplina espropriativa va applicata quando ne ricorrano i presupposti temporali e sostanziali, dovendosi verificare la concreta operatività del testo unico espropri nel caso specifico.
  • In sede di legittimità, la censura contro la consulenza tecnica d’ufficio e contro l’adesione del giudice di merito alla CTU deve essere specifica, puntuale e autosufficiente; non basta un generico richiamo a errori della relazione o alle osservazioni del consulente di parte.
  • La mancata riconvocazione del consulente d’ufficio o l’omesso approfondimento tecnico non integra vizio denunciabile se il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione non illogica, che l’integrazione richiesta fosse superflua o irrilevante.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniEspropriazione forzataProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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