Cassazione Civile, Ordinanza n. 26891/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione per pubblica utilità disposta per la realizzazione di un parco acquatico-sportivo su un terreno di proprietà privata. In appello, il comune aveva contestato l’eccessività della stima dell’indennità di espropriazione; la corte territoriale, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, aveva liquidato l’indennità in misura inferiore rispetto alla stima originaria, applicando il valore venale dei terreni con metodo sintetico-comparativo e disponendo il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) erronea applicazione della normativa urbanistica regionale e delle NTA del piano, sostenendo che il bene facesse parte di un comparto perequativo e che dovesse considerarsi anche il valore di aree edificabili del comparto; 2) mancata applicazione dell’indice medio comprensoriale, sempre in ragione della perequazione urbanistica; 3) illegittimo abbattimento del 30% per le porzioni destinate a viabilità; 4) omessa applicazione della maggiorazione del 10% prevista dall’art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001, assumendo che l’offerta dell’amministrazione fosse inferiore agli otto decimi dell’indennità definitiva; 5) violazione dell’art. 195, comma 3, c.p.c. per mancata fissazione del termine per il contraddittorio tecnico tra i consulenti; 6) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente per aver il giudice aderito acriticamente alla CTU, nonostante asseriti errori metodologici e di calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, perché il terreno, in base agli strumenti urbanistici richiamati, era correttamente qualificato come area con vincoli conformativi e con destinazione a viabilità/verde pubblico attrezzato, non assimilabile ai suoli edificabili residenziali del comparto; ha quindi escluso l’applicazione del criterio dell’indice medio comprensoriale e ha ritenuto corretto il metodo sintetico-comparativo fondato su immobili omogenei. Ha inoltre reputato corretto l’abbattimento del 30% per la parte destinata a viabilità. Ha invece accolto il quarto motivo, riconoscendo dovuta la maggiorazione del 10% ex art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001, poiché nel caso concreto trovava applicazione il testo unico espropriazioni, entrato in vigore prima della dichiarazione di pubblica utilità della lottizzazione. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, osservando che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico i fatti e le critiche idonee a smentire la CTU, limitandosi a richiami generici alla relazione e alle osservazioni del consulente di parte; ha inoltre ribadito che il giudice di merito non è tenuto a una motivazione analitica sulla mancata riconvocazione del consulente se l’indagine richiesta è superflua o irrilevante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Calabria n. 19/2002
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura perequativa del comparto e la necessità di una diversa base di stima; la Corte ha ritenuto non pertinente l’assimilazione ai suoli edificabili residenziali.
art. 54 l.r. Calabria n. 19/2002
La perequazione urbanistica va attuata tra suoli omogenei aventi le stesse caratteristiche; non consente di attribuire a un’area destinata a viabilità e verde pubblico lo stesso valore di aree destinate all’edilizia residenziale.
artt. 1, 12 e 38 NTA del PAU dell’Unità Urbanistica RC1 località Santa Chiara del Comune di Rende
Le previsioni urbanistiche richiamate confermano la destinazione conformativa dell’area espropriata a specifiche tipologie edilizie e a viabilità, escludendo la valutazione come suolo residenziale edificabile.
artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001
Sono richiamati ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione; la Corte conferma il criterio del valore venale per immobili omogenei e riconosce la maggiorazione del 10% ex art. 37, comma 2.
art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001
È dovuta la maggiorazione del 10% quando ricorrono i relativi presupposti applicativi del testo unico espropriazioni, qui ritenuto applicabile ratione temporis.
art. 195, comma 3, c.p.c.
La mancata fissazione del termine per il contraddittorio tecnico non è di per sé motivo decisivo in cassazione se la censura è generica e non specifica l’incidenza causale dell’asserito vizio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative alla stima indennitaria e alle regole processuali sull’ausilio tecnico.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è ravvisabile quando i fatti dedotti non siano realmente decisivi o le doglianze siano formulate in modo generico.
Massime di principio
- In materia di indennità di espropriazione, il criterio sintetico-comparativo richiede il confronto con immobili realmente omogenei non solo sul piano materiale, ma anche sotto il profilo della destinazione urbanistica vigente al momento del decreto ablativo.
- La perequazione urbanistica non impone di uniformare il valore di aree aventi diversa destinazione e diversa capacità edificatoria; il raffronto va compiuto tra suoli omogenei per caratteristiche urbanistiche e funzione pianificatoria.
- Una porzione di terreno destinata a viabilità non può essere valutata come se avesse la medesima attitudine edificatoria della restante area, potendo essere giustificato un abbattimento del valore in ragione della specifica destinazione.
- La maggiorazione percentuale prevista dalla disciplina espropriativa va applicata quando ne ricorrano i presupposti temporali e sostanziali, dovendosi verificare la concreta operatività del testo unico espropri nel caso specifico.
- In sede di legittimità, la censura contro la consulenza tecnica d’ufficio e contro l’adesione del giudice di merito alla CTU deve essere specifica, puntuale e autosufficiente; non basta un generico richiamo a errori della relazione o alle osservazioni del consulente di parte.
- La mancata riconvocazione del consulente d’ufficio o l’omesso approfondimento tecnico non integra vizio denunciabile se il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione non illogica, che l’integrazione richiesta fosse superflua o irrilevante.
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