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Sentenza

Sentenza n. 462/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, avente per oggetto “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017; - dell'Allegato A alla delibera 664/2015/R/IDR, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 – MTI-2”, come modificato dalla citata delibera 918/2017/R/IDR, pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017;

Giustizia amministrativa201600562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente. Non è stata esaminata la legittimità degli atti tariffari impugnati né sono stati valutati i motivi di ricorso. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in ragione delle novità apportate dalla decisione n. 16 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico relativa all'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato e modifica del metodo tariffario idrico 2016-2019

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società gestrice del servizio idrico integrato ha impugnato, con ricorso integrato da motivi aggiunti, la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico concernente l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, nonché l'allegato recante il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019, come modificato dalla stessa delibera. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    ex art. 74 cod. proc. amm.

    Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi della disposizione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza esame del merito delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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