Sentenza n. 2496/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto prefettizio n.-OMISSIS- di allontanamento dal territorio dello Stato e di divieto di ingresso per la durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 30/2007 - accesso agli atti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di allontanamento dal territorio italiano per gravi motivi di ordine pubblico, con divieto di ingresso per cinque anni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino danese, ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Varese del 15 maggio 2025, chiedendone l'annullamento, e ha contestualmente domandato l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato su un'istanza di accesso agli atti presentata alla Prefettura il 27 novembre 2025. Il giudizio è stato riassunto davanti al TAR Lazio dopo che il TAR Lombardia aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale. Il ricorrente si è difeso personalmente, qualificandosi come avvocato, ma senza dimostrare di essere abilitato alla difesa tecnica dinanzi al giudice amministrativo italiano o dell'Unione europea. Non risultava inoltre conferita una procura speciale a un difensore abilitato. Il TAR ha rilevato anche l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, nonché l'assenza della prova della notificazione alla Prefettura dell'istanza di accesso documentale, depositata con indicazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto più profili. In applicazione dell'ordine logico delle questioni processuali, ha esaminato preliminarmente i presupposti processuali. Quanto all'azione di annullamento, ha rilevato il difetto dello ius postulandi: l'art. 22 c.p.a. richiede il patrocinio di un avvocato dinanzi al giudice amministrativo, salvo le ipotesi tassative previste dall'art. 23 c.p.a., tra cui il giudizio in materia di accesso. La mera qualificazione del ricorrente come avvocato, senza prova dell'abilitazione alla difesa tecnica in Italia o nell'Unione europea e senza procura speciale a un difensore abilitato, impediva una pronuncia sul merito e comportava l'inammissibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, vizio non sanabile mediante la costituzione dell'amministrazione e non riconducibile alla nullità sanabile ai sensi dell'art. 44 c.p.a.; ne derivava la mancata rituale instaurazione del contraddittorio. Quanto alla domanda di accesso, proposta per la prima volta davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., il ricorrente non aveva provato di aver notificato l'istanza alla Prefettura, sicché anche tale domanda è stata dichiarata inammissibile. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata e non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
presa d'atto della rituale riassunzione del giudizio
La controversia è stata riassunta davanti al giudice ritenuto territorialmente competente.
art. 60 c.p.a.
decisione in forma semplificata
Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 76, comma 4, c.p.a.
ordine logico delle questioni processuali e di merito
Richiama, nel processo amministrativo, le regole dell'art. 276, comma 2, c.p.c. sull'ordine di esame delle questioni.
art. 276, comma 2, c.p.c.
priorità della definizione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito
Impone di esaminare preliminarmente i presupposti processuali, tra cui lo ius postulandi e la rituale instaurazione del contraddittorio.
art. 22 c.p.a.
patrocinio di avvocato dinanzi al giudice amministrativo
Il patrocinio tecnico è necessario per l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo.
art. 23 c.p.a.
giudizi in materia di accesso agli atti
Prevede l'eccezione che consente la difesa personale nei giudizi di accesso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso inammissibile quando sussistono ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
È stata applicata sia per il difetto dello ius postulandi sia per l'inammissibilità della domanda di accesso.
art. 44 c.p.a.
sanatoria prevista per l'ipotesi di nullità
La sanatoria della notificazione nulla non si applica alla notificazione ritenuta inesistente.
art. 2, comma 1, c.p.a.
rituale instaurazione del contraddittorio
È stato richiamato quale principio fondamentale del processo amministrativo, violato dall'inesistenza della notificazione.
art. 27 c.p.a.
rituale instaurazione del contraddittorio
È stato richiamato in relazione alla necessità della notificazione dell'atto introduttivo.
art. 116, comma 2, c.p.a.
domanda di accesso agli atti sottoposta allo scrutinio del Tribunale
È stata indicata come base processuale della domanda di accesso proposta nel giudizio pendente.
art. 20, comma 1, d.lgs. 30/2007
allontanamento dal territorio dello Stato e divieto di ingresso
È la base normativa indicata nel decreto prefettizio impugnato; la sentenza non esamina nel merito i relativi presupposti sostanziali.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo il giudice deve esaminare preliminarmente i presupposti processuali secondo il loro ordine logico, prima delle condizioni dell'azione e delle questioni di merito; il difetto dello ius postulandi può quindi essere rilevato d'ufficio e impedisce la decisione sul merito.
- L'azione di annullamento proposta davanti al giudice amministrativo richiede il patrocinio di un avvocato abilitato alla difesa tecnica in Italia o nell'Unione europea; la mera dichiarazione della parte di essere avvocato, in assenza della prova dell'abilitazione e di una procura speciale a un difensore, non è sufficiente.
- La difesa personale è consentita nei giudizi amministrativi in materia di accesso nei limiti dell'eccezione prevista dall'art. 23 c.p.a., ma tale eccezione non si estende all'azione di annullamento proposta congiuntamente.
- L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo impedisce la rituale instaurazione del contraddittorio e non è sanabile mediante la costituzione in giudizio dell'amministrazione, poiché la sanatoria prevista per la notificazione nulla non si applica alla notificazione inesistente.
- La domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. è inammissibile se il richiedente non dimostra di avere previamente notificato l'istanza di accesso all'amministrazione destinataria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →