Cassazione Penale, Sentenza n. 12674/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna (art. 73 co. 5 DPR 309/90) per la mancata deposizione della dichiarazione o elezione di domicilio necessaria per la notifica del decreto di citazione a giudizio; il ricorrente lamentava violazione di legge e omessa motivazione nella dichiarazione di inammissibilità
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente degli artt. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. (introdotti dal d.lgs. n.150/2022) all'impugnazione relativa a un provvedimento adottato anteriormente alla novella (principio tempus regit actum) e ha condiviso la valutazione della Corte di appello circa l'assenza della prescritta dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto d'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al pagamento delle somme a titolo di equo indennizzo alla Cassa delle Ammende (euro 3.000,00 come determinato in via equitativa) e onerato delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73 comma 5
Norma sostanziale contestata in primo grado per il reato di cui il ricorrente era stato condannato; citata per individuare l'oggetto del procedimento penale
Codice di procedura penale, art. 581 commi 1-ter e 1-quater
Le disposizioni, così come introdotte dal d.lgs. n.150/2022, impongono a pena di inammissibilità il deposito unitamente all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio e, se il giudizio si è svolto in assenza, del mandato specifico a proporre impugnazione; la Corte ha ritenuto che tali commi continuino ad applicarsi alle impugnazioni relative a provvedimenti emessi anteriormente alla modifica legislativa (tempus regit actum)
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. legge Nordio)
Ha abrogato il comma 1-ter e modificato il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p.; non avendo previso norme transitorie, non trova applicazione alle impugnazioni riferite a provvedimenti anteriori alla sua entrata in vigore
D.lgs. n.150/2022
Ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.; la giurisprudenza di legittimità considera fondata l'applicazione di tali commi alle impugnazioni riferite a provvedimenti emessi durante la loro vigenza
Artt. 24, 27, 111 Cost.
Richiamati nella contestazione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, considerando che le norme regolano modalità di esercizio dell'impugnazione e non limitano il diritto di difesa
Art. 616 c.p.p.
Norma che regola l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per l'addebito delle spese al ricorrente
Massime di principio
- Quando muta la disciplina processuale penale senza norme transitorie, per valutare l'ammissibilità di un'impugnazione si deve guardare alla legge in vigore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato (principio tempus regit actum)
- Se il processo in primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, l'atto di impugnazione deve essere accompagnato dal mandato specifico e dalla dichiarazione o elezione di domicilio richiesti dalla normativa vigente al momento del provvedimento impugnato; la loro assenza può determinare l'inammissibilità dell'appello
- Le modifiche legislative successive all'emissione del provvedimento impugnato non possono normalmente essere invocate per sanare vizi di forma o di deposito richiesti dalla disciplina previgente, salvo espressa disposizione transitoria
- Per rendere individuabile il domicilio ai fini della notificazione, è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo di notifica
- In presenza di un'ordinanza di inammissibilità per motivi formali, la parte deve valutare tempestivamente la documentazione e il rispetto dei requisiti formali richiesti dalla disciplina applicabile al momento del provvedimento impugnato, per evitare oneri economici ulteriori (spese e somme da versare alla Cassa delle Ammende)
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