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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8987/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena concordata (patteggiamento) del 29/06/2021 con due motivi: 1) violazione di legge per presunta illegittimità delle pene accessorie fallimentari applicate nella misura di anni dieci, alla luce della Corte Costituzionale n. 222/2018 che ha reso la durata "sino" a dieci anni (e quindi non più fissa), e della successiva pronuncia di Sezioni Unite n. 28910/2019; 2) vizio di motivazione per omissione nell'indicare i criteri ex art. 133 c.p. che avrebbero giustificato la determinazione in concreto delle pene accessorie nella misura di dieci anni.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Principali ragioni: la legge (L. 23/6/2017, n.103, art. 448 c.p.p. comma 2-bis) ha limitato i motivi di cassazione contro le sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi indicate (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). Nel caso di specie non ricorrevano tali ipotesi. Inoltre le pene accessorie da dieci anni non sono state applicate in via automatica ma risultano oggetto di specifica richiesta concordata dalla difesa (procura speciale depositata il 19/05/2021) e con il consenso del P.M.; pertanto le stesse facevano parte dell'accordo di applicazione della pena e non erano impugnabili in Cassazione per vizio di motivazione, salvo determinazione contra legem. Non sussistendo tale ipotesi, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma del processo penale)

    art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Ha ristretto i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata (patteggiamento) a specifiche ipotesi; in questo caso la Corte ha ritenuto che i motivi del ricorrente non rientrassero in quelle ipotesi.

  • Codice della crisi e dell'insolvenza / Legge fallimentare

    art. 216, ultimo comma, L. fall. (come modificato dalla giurisprudenza costituzionale)

    La Corte Costituzionale (n. 222/2018) ha dichiarato incostituzionale la parte che stabiliva una durata fissa di dieci anni per le pene accessorie, imponendo che la durata sia determinabile fino a un massimo di dieci anni, cioè individualizzabile dal giudice.

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018

    Ha eliminato la rigidità della sanzione accessoria di durata fissa, imponendo che la misura sia commisurata e motivata secondo i principi del diritto penale e quindi determinabile entro il tetto massimo di dieci anni.

  • Corte di Cassazione - Sezioni Unite

    Ha affermato il principio che, quando la legge stabilisce limiti di durata per le pene accessorie (minimo e massimo o solo massimo), il giudice deve determinare la durata concreta in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportandola automaticamente alla pena principale.

  • Codice penale

    Stabilisce i criteri che il giudice deve seguire per determinare la misura della pena in concreto (circostanze, gravità, personalità del colpevole, finalità della pena); la Corte ha ricordato che tale confronto motivazionale è necessario quando la durata non è prefissata dalla legge.

  • Codice di procedura penale

    Disciplina il procedimento del giudice per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza del GUP che accerta e omologa l'accordo è, salvo specifici vizi, sottratta a sindacato esteso in Cassazione per i motivi elencati dall'art. 448 comma 2-bis.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto però che, alla luce del carattere concordato delle pene accessorie, tali doglianze non potessero essere accolte in Cassazione salvo determinazione contra legem.

Massime di principio

  • Se le pene accessorie sono state concordate tra difesa e pubblico ministero e approvate dal giudice con patteggiamento, il sindacato di legittimità è limitato: la Cassazione può intervenire solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448 c.p.p. (es. illegalità della pena), e non per semplici censure motivazionali ordinarie.
  • Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 216 L. fall. (Corte Cost. n. 222/2018), le pene accessorie precedentemente previste in misura fissa devono essere determinate in modo individualizzato dal giudice entro il limite massimo stabilito dalla Corte; il giudice deve comunque ispirarsi ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • Se la pena accessoria non è oggetto dell'accordo (ossia non è concordata), il giudice che la applica è tenuto a motivare specificamente la determinazione della sua durata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; tale motivazione è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione.
  • La pronuncia delle Sezioni Unite n. 28910/2019 stabilisce che la durata delle pene accessorie non può essere automaticamente collegata alla durata della pena principale ma deve essere determinata in concreto secondo i criteri previsti dal codice penale.
  • Per contestare validamente in Cassazione una sentenza di patteggiamento occorre far valere uno dei limiti espressamente previsti dalla normativa (difetto di volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena); altrimenti il ricorso sarà generalmente inammissibile o rigettato.

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