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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02543/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relativi all'anno d'imposta 2011, fondato su studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo che l'atto si risolvesse in una mera ripetizione delle difese già svolte in primo grado, senza una specifica critica della decisione appellata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., sostenendo che il proprio appello conteneva invece una critica specifica alla motivazione della sentenza di primo grado e che la CTR aveva erroneamente preteso motivi nuovi, mentre nel processo tributario è sufficiente la riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno della pretesa quando il dissenso investe integralmente la decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio. Ha affermato che, nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le medesime argomentazioni già svolte in primo grado, se con esse intende investire l'intera decisione sfavorevole. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il ricorso in appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione, ma non è necessario che siano motivi nuovi: è sufficiente la riproposizione delle argomentazioni già poste a sostegno della tesi disattesa dal primo giudice, quando il dissenso investa la decisione nel suo complesso.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    È richiamato quale parametro processuale della censura per violazione di legge prospettata nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello non richiede la formulazione di argomenti inediti rispetto al primo grado; è sufficiente che l'atto esprima in modo intellegibile il dissenso sulla decisione impugnata.
  • La riproposizione in appello delle stesse ragioni già svolte in primo grado, se diretta a contrastare l'intero decisum, soddisfa il requisito di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992.
  • L'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della causa nel merito, sicché non può essere dichiarato inammissibile solo perché le censure ripercorrono difese già formulate in primo grado.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello tributario, il giudice deve verificare se dall'atto emerga una critica, anche riproduttiva, alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo decisiva la mera assenza di argomentazioni nuove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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