Sentenza n. 1546/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di San Giovanni in Marignano n. 14 del 10.3.2020 la delibera Area 4 - Pianificazione e controllo del Territorio SUAP avente ad oggetto “le proposte costituenti manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 24 /2017 presentate a seguito di delibera di G.C. n. 81/2019” ove occorrer possa, della delibera di G.C. di San Giovanni in Marignano n. 81/2019 e del relativo allegato “A”, quale avviso pubblico di invito datato 29.8.2019; delle delibere di C.C. di San Giovanni in Marignano n. 27 del 10.4.2019, C.C. di San Giovanni in Marignano n. 14 del 10.3.2020, nonché della nota prot. 5267 del 9.4.2020 Area 4 - Pianificazione e controllo del Territorio SUAP, con cui è stata trasmessa la suddetta delibera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare che ha dichiarato non accoglibile la manifestazione di interesse presentata per l’attuazione delle previsioni urbanistiche relative al comparto AR01-sub-02, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria di un’area di 3.952 mq compresa nel comparto AR01-sub-02, aveva presentato una manifestazione di interesse per attuare le previsioni del PSC mediante un accordo operativo, proponendo lo stralcio della propria area dal comparto, la realizzazione di un edificio, sistemazioni esterne e viarie e la cessione di una porzione dell’edificio per finalità pubbliche e sociali. Il Comune ha dichiarato la proposta non accoglibile, rilevando l’assenza del calcolo delle superfici accessorie, la mancata indicazione degli usi, delle urbanizzazioni, dei parcheggi, del verde pubblico, degli standard, dei contributi alla città pubblica e delle opere di compensazione e mitigazione ambientale, oltre al contrasto con contenuti strategici e prescrittivi del PSC. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 4 e 38 della l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 e difetto di motivazione, sostenendo la coerenza della proposta con gli obiettivi di interesse pubblico, sostenibilità e qualità urbana e l’esigenza di un esame approfondito. Ha inoltre lamentato violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost., disparità di trattamento rispetto alle altre proposte, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e illegittimità derivata. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità, evidenziando che nessuna proposta valutata positivamente aveva condotto a un accordo operativo e che nel giugno 2025 i proprietari dell’intero comparto, compresa la ricorrente, avevano presentato una nuova proposta di accordo di programma; la società ha mantenuto l’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’eccezione di improcedibilità del Comune in applicazione del principio della ragione più liquida e dell’economia dei mezzi processuali. Ha rigettato la censura relativa alla violazione della l.r. n. 24/2017 e al difetto di motivazione: la delibera richiamava una relazione tecnica che individuava puntualmente le carenze progettuali e la ricorrente non aveva contestato specificamente tali rilievi né dimostrato l’erroneità o l’irragionevolezza della valutazione, limitandosi ad affermare i benefici ambientali e di riqualificazione della proposta. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta infondata e inammissibile: non era stata fornita prova rigorosa dell’identità delle situazioni, riferendosi le altre manifestazioni a ambiti differenti; inoltre, il Comune non aveva concluso accordi con gli altri proprietari e risultava in esame la proposta unitaria presentata nel giugno 2025 anche dalla ricorrente. Respinti gli ulteriori argomenti non espressamente esaminati perché non rilevanti e comunque inidonei a modificare l’esito. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune le spese di giudizio, liquidate in € 2.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 4 e 38 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
La delibera richiama la relazione tecnica (riportata nel fatto), che ha evidenziato le carenze della proposta: la mancanza di calcolo delle superfici accessorie, l’assenza di precisa indicazione degli usi, delle urbanizzazioni, dei parcheggi pubblici e del verde pubblico attrezzato, degli standard e dei contributi alla città pubblica.
La valutazione comunale di non accoglibilità è stata ritenuta legittima in ragione delle carenze progettuali specificamente accertate e richiamate nella delibera; la ricorrente non ha dimostrato l’erroneità o l’irragionevolezza di tali rilievi.
artt. 49, comma 2, e 74 c.p.a.
Il principio di economia dei mezzi processuali “consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione ‘più liquida’ sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a.”
Il giudice può esaminare prioritariamente la questione di più agevole soluzione e decidere il merito senza affrontare eccezioni preliminari, quando ciò è sufficiente a definire la controversia.
Massime di principio
- Nel procedimento di valutazione delle manifestazioni di interesse urbanistiche, la dichiarazione di non accoglibilità è adeguatamente motivata quando richiama una relazione istruttoria che individua in modo concreto le carenze della proposta rispetto agli elementi richiesti dall’avviso e dalla disciplina applicabile.
- Chi contesta la valutazione amministrativa di una proposta deve confrontarsi specificamente con i rilievi istruttori posti a fondamento dell’atto e dimostrarne l’erroneità o l’irragionevolezza; la mera affermazione dei benefici pubblici, ambientali o urbanistici della proposta non è sufficiente.
- La disparità di trattamento per eccesso di potere presuppone l’assoluta identità delle situazioni di fatto e una diversità di trattamento irragionevole; la prova rigorosa dell’identità grava sulla parte che deduce il vizio.
- È consentito al giudice amministrativo, in applicazione del principio della ragione più liquida e dell’economia processuale, decidere nel merito sulla questione di più agevole soluzione e prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.
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