Sentenza del 20/07/2018 n. 19370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato detrazioni e deduzioni derivanti da operazioni immobiliari effettuate da E. S.r.l. con A.R. Immobiliare di V. S.r.l. e con l'imprenditore edile C.A. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'esistenza di un progetto elusivo o fraudolento finalizzato alla creazione di un indebito credito IVA. Il secondo motivo riguardava la deduzione di un costo e la detrazione dell'IVA relativa a una fattura emessa per un semplice preliminare di vendita immobiliare, in assenza dell'effetto traslativo della proprietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la reale motivazione della sentenza d'appello: la CTR aveva escluso la prova della frode fiscale, non aveva deciso sulla base della disciplina dell'elusione prevista dall'art. 37-bis. Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha stabilito che il costo relativo al preliminare di vendita non era deducibile nell'esercizio considerato e non consentiva la detrazione IVA, poiché il preliminare non produce l'effetto traslativo della proprietà. La successiva nota di credito non eliminava la violazione già realizzata con l'errata imputazione contabile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio a una diversa composizione della CTR del Piemonte, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto, tuttavia, il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché riferito alla disciplina dell'elusione, mentre la CTR aveva escluso la prova della frode fiscale.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
La norma riguardava l'elusione fiscale, ma la CTR aveva valutato l'assenza di prova di una frode fiscale. Elusione ed evasione fraudolenta sono categorie distinte e non possono essere sovrapposte nel giudizio di legittimità.
Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (già art. 75 TUIR)
Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, per i beni immobili rileva la data di stipulazione dell'atto, ovvero, se successivo, il momento in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo.
Un preliminare di compravendita immobiliare non trasferisce la proprietà e non consente, di regola, di imputare il relativo costo come acquisto definitivo dell'immobile. Il pagamento anticipato costituisce un acconto e non determina la competenza del costo.
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA presuppone che l'imposta sia relativa ad acquisti effettivamente inerenti e correttamente realizzati nell'ambito dell'attività d'impresa. In assenza dei presupposti sostanziali dell'operazione, la detrazione non è consentita.
Art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento della stipulazione, salvo che gli effetti traslativi o costitutivi si producano posteriormente; in tal caso rileva il momento in cui tali effetti si producono.
Anche ai fini IVA il momento impositivo è collegato alla stipulazione dell'atto traslativo o al successivo verificarsi dell'effetto reale, non alla mera conclusione di un preliminare privo di effetti traslativi.
Art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000
La CTR aveva valutato la contestazione dell'Ufficio come ipotesi di frode fiscale mediante utilizzo di fatture o operazioni inesistenti, ma ha ritenuto non sufficientemente provata la fraudolenza dell'operazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario è essenziale distinguere tra elusione fiscale e frode o evasione fiscale: una contestazione fondata su una categoria giuridica non pertinente può essere dichiarata inammissibile.
- Per gli immobili, la deduzione del costo e la rilevanza IVA dipendono dal perfezionamento dell'effetto traslativo o costitutivo del diritto reale; il semplice preliminare e il pagamento di un acconto non equivalgono all'acquisto definitivo.
- Una successiva nota di credito non cancella necessariamente l'errore fiscale già commesso, se il costo e l'IVA sono stati originariamente contabilizzati e portati in deduzione o detrazione in un esercizio non corretto.
- La qualificazione contabile di un acconto come rimanenza finale non è automaticamente valida: possono essere considerate rimanenze solo le attività e i beni collegati alla produzione o allo scambio propri dell'attività d'impresa.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare concretamente la frode o l'inesistenza dell'operazione; elementi indiziari come la coincidenza delle compagini sociali, da soli, possono non essere sufficienti a dimostrare la fraudolenza.
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