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Sentenza

Sentenza n. 2468/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 836/2024 del 19/12/2024 resa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, all'esito del giudizio R.G. n. 1107/2024 – riconoscimento carta docente per cinque annualità, dal 2019/2020 al 2023/2024;

Giustizia amministrativa202502938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la carta docente per cinque annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per euro 500 per ciascuna annualità, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta per l’importo complessivo di euro 2.500 e a rifondere le spese di lite. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante la notificazione del titolo, il Ministero non aveva provveduto all’adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento e l’attivazione della carta elettronica del docente per le annualità riconosciute. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà fare ricorso, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto determinante la nomina del commissario e, richiamando l’Adunanza plenaria n. 15/2014, ha escluso la penalità anche per le ulteriori ragioni ostative connesse alla complessità del procedimento di attivazione della carta, al coinvolgimento di più soggetti e strutture, alla mole del contenzioso seriale e alla natura non essenziale, bensì facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), prevede la possibilità di imporre una penalità di mora in caso di persistente inosservanza, nei limiti stabiliti dalla norma.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica: può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità, valutate in concreto in relazione alla posizione del debitore pubblico e alle modalità dell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, l’esecuzione può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale fondamento dell’utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della carta docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all’amministrazione e rimasta ineseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una misura idonea a garantire l’esecuzione del giudicato e può giustificare, già in concreto, il rigetto della domanda di penalità di mora.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è conseguenza automatica dell’inottemperanza dell’amministrazione: nei confronti del debitore pubblico devono essere valutate anche le ulteriori ragioni ostative connesse ai vincoli normativi e di bilancio, alla complessità dell’adempimento, al coinvolgimento di più strutture e alla rilevanza degli interessi pubblici.
  • La complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, il coinvolgimento di soggetti e strutture amministrative diverse e l’eccezionale mole di contenzioso seriale possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Il commissario ad acta, quando sia individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, può svolgere l’incarico senza liquidazione di compenso; in caso di incapienza dei fondi, può essere disposto il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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