Cassazione Penale, Sentenza n. 20685/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per truffa in concorso, denunciando: 1) vizio di motivazione per aver ritenuto attendibile la persona offesa nonostante presunte incongruenze e illogicità del suo racconto; 2) mancata prova del concorso di Preziuso, il quale sarebbe stato estraneo secondo la difesa e avrebbe soltanto prestato la carta Postepay; 3) violazione di legge per non aver disposto la rinnovazione istruttoria in appello con perizia grafologica sulle scritture private disconosciute dalla vittima a dimostrazione dell'ipotesi difensiva che i pagamenti fossero restituzioni di prestiti.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara i ricorsi inammissibili e conferma il giudizio di merito. Ritiene che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa sia fondata su riscontri documentali e sulle dichiarazioni dei congiunti, e che la circostanza che parte delle somme siano state accreditate su una Postepay intestata a Preziuso giustifichi la sua compartecipazione. Respinge la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello ritenendola incompatibile con la valutazione complessiva della prova. Condanna i ricorrenti alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione di euro 1.000 alla parte civile oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 10153 del 01/02/2020
Principio secondo cui l'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni o congetture non verificabili; il giudizio del merito è insindacabile se motivato logicamente
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014 (Selmi)
Per il delitto di truffa la mancanza di diligenza della vittima non esclude il reato: la deficienza di attenzione non neutralizza l'idoneità degli artifici e raggiri
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011 (Schowick)
Il dovere motivazionale del giudice di merito si esprime con la valutazione globale delle deduzioni e risultanze; non è necessaria una risposta analitica a ogni deduzione se queste sono logicamente incompatibili con la decisione
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 (Mirabilia)
Conferma il principio che non è richiesta un'analisi dettagliata di tutte le domande difensive quando la motivazione globale spiega le ragioni del convincimento
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 1440 del 22/10/2014 (dep. 2015)
La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere censurata solo se nella motivazione di merito emergono lacune o manifesti vizi che avrebbero potuto essere eliminati con l'assunzione di specifiche prove
Giurisprudenza - Sez. U, n. 12602 del 2015 (dep. 2016)
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è straordinaria: il giudice d'appello decide di non rinnovarla solo se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è principalmente una valutazione di fatto del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di contraddizioni manifeste o di motivazioni illogiche.
- La semplice negligenza o mancanza di diligenza della vittima non esclude il reato di truffa quando gli artifici e i raggiri risultano idonei a ingenerare fiducia e a indurre in errore.
- La presenza di transiti di denaro su conti o carte intestate a terzi legati al presunto autore può costituire un elemento oggettivo rilevante per inferire la partecipazione al reato, salvo prova contraria convincente.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (es. perizia grafologica) in sede d'appello è eccezionale: va prospettata la necessità della prova per colmare lacune motivazionali rilevanti; altrimenti il giudice d'appello può ritenere la prova superflua se le risultanze già acquisite sono coerenti.
- Il giudice di merito non è obbligato a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive; è sufficiente una motivazione globale che renda intelligibili le ragioni del convincimento e che dimostri di aver considerato i fatti decisivi.
- In sede di cassazione, se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inammissibile, sono ordinarie le condanne alle spese e l'eventuale irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende.
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