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Ordinanza

Ordinanza n. 4064/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari del provvedimento di inammissibilità della richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato emesso il 19 maggio 2024 dall’Ambasciata italiana a Dhaka; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari del provvedimento di decadenza del nulla osta P-MS/L/Q/ 2023/100107 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 14 agosto 2025;

Giustizia amministrativa202410667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato dell'Ambasciata italiana a Dhaka e decadenza del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Massa Carrara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di inammissibilità della richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata italiana a Dhaka il 19 maggio 2024 e, con motivi aggiunti, il provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Massa Carrara il 14 agosto 2025. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità della decadenza, fondata sul mero decorso del termine semestrale di validità del nulla osta senza un'effettiva valutazione delle ragioni del mancato rilascio del visto e della loro imputabilità alla propria condotta. Le amministrazioni resistenti hanno inoltre sollevato una questione di carenza di interesse per la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro; il Tribunale ha ritenuto necessario approfondire tale questione, rilevando che essa non appariva riferita specificamente alla posizione del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ravvisando il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la decadenza del nulla osta fosse stata dichiarata automaticamente per il solo decorso del termine semestrale, senza adeguata istruttoria individuale sulle cause del mancato utilizzo del titolo e sulla loro imputabilità al ricorrente. Ha quindi rilevato possibili profili di illegittimità per difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La questione della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro è stata ritenuta meritevole di ulteriore approfondimento e non è stata definita in questa fase. Quanto al periculum, il Tribunale ha considerato concreto il rischio di definitiva perdita dell'opportunità lavorativa. Ha sospeso sia la decadenza del nulla osta sia il provvedimento di rigetto della domanda di visto e ha ordinato alle amministrazioni, ciascuna per la propria competenza, di riesaminare la posizione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 23 febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il Tribunale ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso gli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La decadenza da un nulla osta al lavoro subordinato non può essere dichiarata automaticamente per il solo decorso del termine di validità del titolo, quando occorra valutare le ragioni del mancato utilizzo e la loro imputabilità al titolare.
  • Prima di dichiarare la decadenza di un nulla osta, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria individuale sulle cause che hanno impedito il rilascio del visto o l’utilizzo del titolo; l’omissione di tale accertamento può integrare difetto di istruttoria.
  • L’esercizio del potere di decadenza deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche in relazione alla concreta condotta dell’interessato e alle circostanze che hanno impedito l’utilizzo del nulla osta.
  • In sede cautelare, il concreto rischio di perdita definitiva dell’opportunità lavorativa può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il diniego del visto e la decadenza del nulla osta, disponendo il riesame della posizione dell’interessato entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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