Sentenza del 11/02/2016 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notificazioni - Validità della notifica presso residenza indicata nella dichiarazione dei redditi se diversa dalla residenza anagrafica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica dell'atto di accertamento, eseguita presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi ma diverso dalla residenza anagrafica. Sosteneva, in particolare, che la difformità rispetto ai registri anagrafici rendesse inefficace la notifica, anche se perfezionata mediante il meccanismo della compiuta giacenza presso la casa comunale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta valida la notificazione eseguita presso l'indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, anche quando tale indirizzo sia diverso dalla residenza anagrafica e la notifica si perfezioni per compiuta giacenza. La validità non viene meno se l'indicazione errata deriva da errore o malizia del contribuente. Il principio riguarda la difformità originaria tra gli indirizzi e non il diverso caso di un successivo cambio di residenza.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti tributari e sulla compiuta giacenza
La notifica può considerarsi valida quando è eseguita presso l'indirizzo che il contribuente ha indicato nella dichiarazione dei redditi, anche se tale indirizzo non coincide con quello risultante all'anagrafe e anche se il perfezionamento avviene tramite compiuta giacenza.
Norme relative all'indicazione della residenza o del domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi
L'indirizzo dichiarato dal contribuente assume rilevanza ai fini della notificazione degli atti tributari. La sua difformità dalle risultanze anagrafiche non determina automaticamente l'invalidità della notifica.
Massime di principio
- Ai fini della notifica degli atti tributari, l'indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi può essere validamente utilizzato anche se diverso dalla residenza anagrafica.
- La difformità originaria tra indirizzo dichiarato e indirizzo anagrafico non rende di per sé nulla o inesistente la notificazione; può rilevare anche un indirizzo erroneamente o volutamente indicato dal contribuente.
- La notifica è valida anche se l'atto non viene materialmente consegnato e si perfeziona attraverso la compiuta giacenza presso la casa comunale, purché siano rispettate le formalità previste.
- Occorre distinguere la difformità originaria degli indirizzi dal successivo cambio di residenza: le due situazioni possono essere disciplinate diversamente.
- Chi contesta la notifica deve dimostrare una concreta violazione delle regole notificatorie o l'effettiva impossibilità di venire a conoscenza dell'atto; la sola divergenza rispetto ai registri anagrafici non è normalmente sufficiente.
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