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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16957/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce dalla riliquidazione del trattamento di fine servizio spettante a un dipendente già in servizio presso l'Ispesl e poi transitato all'Inail, deceduto poco dopo la cessazione dal servizio. L'erede del lavoratore ha sostenuto che l'istituto avesse ricalcolato il trattamento in modo tardivo rispetto al termine di decadenza annuale previsto dalla normativa richiamata, chiedendo il pagamento delle somme conseguenti alla riliquidazione. I giudici di merito hanno accolto la domanda ritenendo tardivi sia il ricalcolo relativo alla quota soggetta alla disciplina sopravvenuta sia quello relativo alla quota anteriore. In cassazione l'Inail ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 10, d.P.R. n. 78 del 2010, dell'art. 1, comma 98, l. n. 228 del 2012 e dell'art. 30 d.P.R. n. 1032 del 1973, sostenendo che: a) il termine annuale della l. n. 228/2012 non sarebbe applicabile alla quota del trattamento anteriore al 31 dicembre 2010; b) l'art. 30 d.P.R. n. 1032/1973, riferito ai dipendenti statali e ai provvedimenti dell'amministrazione del fondo di previdenza, non sarebbe applicabile agli ex dipendenti Ispesl transitati all'Inail; c) la Corte territoriale avrebbe quindi errato nel ritenere decaduto l'ente dal potere di rideterminare il TFS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui il termine annuale di decadenza previsto dalla disciplina richiamata opera per la riliquidazione dell'intero trattamento di fine servizio, senza possibilità di scomporlo in singole quote. Ha inoltre osservato che la questione relativa alla pretesa inapplicabilità dell'art. 30 d.P.R. n. 1032/1973 agli ex dipendenti Ispesl era nuova e comunque non scrutinabile in sede di legittimità perché implicava accertamenti di fatto, oltre a rilevare che l'Inail aveva comunque riliquidato il trattamento facendo espresso richiamo al d.P.R. n. 1032/1973. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e l'ente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 10, d.l. n. 78 del 2010

    trattamenti di fine servizio, comunque denominati

    la disposizione è letta come fonte di una disciplina unitaria del TFS e del termine annuale per la riliquidazione, senza distinzione tra singole quote del trattamento.

  • art. 1, comma 98, l. n. 228 del 2012

    i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione... sono riliquidati d'ufficio entro un anno

    il termine annuale di riliquidazione opera in modo unitario sul trattamento di fine servizio e non consente la frammentazione del TFS in quote autonome ai fini della decadenza.

  • art. 30 d.P.R. n. 1032 del 1973

    provvedimenti adottati dall'amministrazione del fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico

    la Corte richiama l'orientamento per cui il termine fisso annuale di decadenza è giustificato dagli errori imputabili all'ente erogatore; tuttavia la questione della sua applicabilità concreta agli ex dipendenti Ispesl viene dichiarata nuova e non esaminabile perché richiederebbe accertamenti di fatto.

  • artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973

    sono richiamati come base del calcolo del TFS e della base contributiva, a conferma che l'istituto aveva operato un ricalcolo secondo il testo unico.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede un termine di decadenza per la riliquidazione del trattamento di fine servizio, il termine va riferito all'intero trattamento considerato unitariamente, non a singole quote o componenti autonome dello stesso.
  • La deduzione, per la prima volta in cassazione, di una questione che richiede anche accertamenti di fatto è inammissibile come questione mista di fatto e diritto, salvo che risulti già devoluta ai giudici di merito e documentalmente verificabile nel giudizio di legittimità.
  • Se l'ente erogatore ha calcolato il trattamento richiamando espressamente la disciplina del testo unico di settore, non è sufficiente invocare selettivamente solo alcune norme di quel testo unico per escluderne altre parti, senza spiegare la ragione della scelta normativa operata.
  • Il termine annuale di riliquidazione è coerente con la ratio di consentire all'amministrazione di correggere entro un tempo certo gli errori a essa imputabili, poiché l'ente dispone sin dall'origine degli elementi necessari per rilevarli e rimediare.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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