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Sentenza

Sentenza n. 1010/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento della determina n. -OMISSIS-prot. del 7 settembre 2022 notificata in data 30 settembre 2022, con la quale il Comandante del Battaglione – Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri 1° Reggimento allievi marescialli di Firenze – Battaglione 12° corso allievi marescialli, rigettava il ricorso gerarchico presentato in data 20 agosto 2022 dal Mar.-OMISSIS-, avverso e per l'annullamento del provvedimento disciplinare di corpo emesso dal Comandante Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri - 1° Reggimento allievi marescialli dei carabinieri - Battaglione 9° corso a.m. – 2^ Compagnia in data 23 luglio 2022 e notificato in pari data – Protocollo n. -OMISSIS-del 23 luglio 2022 – CSP: -OMISSIS-, con cui si comminava la sanzione di giorni DUE di CONSEGNA a carico dello scrivente, con la seguente motivazione: “FREQUENTATORE DEL 9°CORSO TRIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI PALESANDO IMMATURITÀ, MINOR IMPEGNO E SENSO DEL DOVERE, INOTTEMPERAVA ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITEGLI DAL PROPRIO RELATORE, NON OTTENENDO IL PRESCRITTO ‘NULLA OSTA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. CON TALE CONDOTTA VIOLAVA I DOVERI ATTINENTI AL GRADO ED AL SENSO DI RESPONSABILITÀ, NONCHE' LE NORME DI COMPORTAMENTO E DI SERVIZIO ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ISTITUTO ADDESTATIVO (ARTT. 713 E 717 DEL TUROM ED ART. 16 DELLA PUBBLICAZIONE R-2 “REGOLAMENTO PER LA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI - ED. 2012). FATTI COMMESSI IN FIRENZE TRA IL 16 MARZO 2022 ED IL 25 MAGGIO 2022 NEL GRADO DI MARESCIALLO”, perché infondato; - della conseguente sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 di consegna inflitta il 23 luglio 2022; - di ogni altro atto presupposto e consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202201686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna e determina di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di due giorni di consegna, inflitta per non aver ottenuto dal relatore il nulla osta al conseguimento della laurea in scienze giuridiche della sicurezza, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 del d.lgs. 66/2010, sostenendo che la contestazione degli addebiti fosse generica e indeterminata perché non indicava le parti della tesi asseritamente riprodotte da un precedente lavoro. Ha dedotto, inoltre, lo sviamento dalla causa tipica del potere disciplinare, assumendo che la sanzione non perseguisse una finalità rieducativa e fosse fondata su una valutazione superficiale di plagio, nonostante l'impegno profuso nel recepire le indicazioni del relatore e l'esito negativo del report antiplagio. Il Ministero ha sostenuto che la contestazione riguardasse il comportamento complessivo del militare, consistito nel non essersi adeguatamente conformato alle indicazioni del relatore e nel non aver conseguito il titolo di studio, e che la corrispondenza intercorsa rendesse comprensibili gli addebiti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la contestazione disciplinare deve indicare gli elementi necessari a individuare materialmente il fatto addebitato e a consentire l'esercizio del diritto di difesa, senza che sia necessaria l'indicazione analitica di ogni parte della tesi ritenuta copiata quando il comportamento contestato risulti chiaro dal complessivo contenuto dell'addebito e dalla documentazione richiamata. Nel caso concreto, la contestazione individuava il giudizio di inammissibilità della tesi e la corrispondenza con il relatore, dalla quale emergeva il comportamento rimproverato: non avere fatto quanto possibile per superare le obiezioni del relatore e conseguire il titolo. Le ragioni del diniego del nulla osta appartenevano al distinto rapporto tra studente e università e non potevano essere rimesse in discussione mediante l'impugnazione dell'atto disciplinare successivo, essendo ormai inoppugnabili. Il TAR ha inoltre ritenuto infondato il motivo di sviamento. L'art. 713, comma 2, d.P.R. 90/2010 impone al militare di astenersi anche fuori servizio da comportamenti idonei a ledere il prestigio dell'istituzione o a condizionare l'esercizio delle funzioni. Lo scarso impegno nel percorso formativo e l'atteggiamento non collaborativo verso il relatore erano compatibili con i doveri connessi allo status militare e con le mancanze disciplinari previste dall'art. 1361 del d.lgs. 66/2010. Non è stata ravvisata alcuna irragionevole deviazione dalla causa tipica del potere disciplinare. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 1370 e 1398 d.lgs. 66/2010

    Le disposizioni sono richiamate come fondamento dell'importanza della contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare militare e della necessità che essa consenta al destinatario di comprendere il fatto contestato e di difendersi.

  • art. 713, comma 2, d.P.R. 90/2010

    «…deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene…».

    La norma si applica anche a condotte tenute fuori dal servizio quando esse si riflettano negativamente sull'esercizio delle funzioni o sul prestigio dell'istituzione militare.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    È richiamato quale norma posta a fondamento della sanzione disciplinare di corpo.

  • art. 1361 d.lgs. 66/2010

    Le mancanze contestate al militare sono state ritenute compatibili con le condotte disciplinarmente rilevanti previste dalla disposizione.

  • art. 16 del regolamento per la Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, ed. 2012

    È richiamato quale disciplina interna dell'istituto di istruzione posta a fondamento della sanzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare la contestazione degli addebiti è specifica quando consente di individuare, considerando anche il contesto e la documentazione richiamata, la materialità del comportamento contestato e di esercitare concretamente il diritto di difesa; non è necessariamente richiesta l'indicazione analitica di ogni dettaglio fattuale, se tale omissione non determina un'insuperabile incertezza sull'addebito.
  • Le contestazioni relative alla specificità dell'addebito devono essere tenute distinte dalle contestazioni concernenti la prova della condotta disciplinare: la prima riguarda la comprensibilità dell'accusa, mentre le seconde attengono alla dimostrazione della sua fondatezza.
  • Il militare è tenuto a mantenere una condotta esemplare, seria e decorosa anche fuori dal servizio quando il comportamento sia idoneo a riflettersi negativamente sul prestigio dell'istituzione o sull'esercizio delle funzioni; in tale ambito possono assumere rilievo disciplinare anche condotte connesse alla cura della propria formazione professionale.
  • Non sussiste sviamento del potere disciplinare quando la sanzione irrogata per scarso impegno e mancata collaborazione nel percorso formativo sia coerente con i doveri connessi allo status militare e con le fattispecie disciplinari previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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