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Sentenza

Sentenza n. 771/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 49 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 105/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 784/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.03.202, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 76 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 919/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 7944/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.04.2025, notificata il 09.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 88 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 180/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 61/2025 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 114 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 38/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4414/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.01.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: € 500,00 FARERI LUCIA; € 1.000,00 FAZZINO MARIA RITA LEONARDA; € 500,00 NOBILE GIANNI; € 500,00 VITRIOLO ROBERTO;. . quanto al ricorso n. 134 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1000/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4412/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.04.2025, notificata il 16.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione del docente così suddivisi: € 500,00 BRUCATO ANTONELLA;€ 500,00 BONINO FEDERICA;€ 500,00 COCIGLIO ROSA; quanto al ricorso n. 154 del 2026: Per l'ottemperanza della sentenza n. 963/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4534/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.04.2025, notificata il 16.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a sentenze del giudice del lavoro passate in giudicato, che disponevano l’accredito di somme sulla Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l’esecuzione di sei sentenze dei Tribunali del lavoro di Ivrea, Torino e Vercelli, tutte passate in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta del Docente somme variabili tra 500 e 2.500 euro, complessivamente spettanti ai singoli ricorrenti a titolo di contributo per la formazione. Il Ministero si è costituito formalmente opponendosi, ma non ha contestato l’omessa esecuzione dei giudicati. I ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione. Il TAR ha riunito i ricorsi, ritenendoli identici quanto a motivazione e dispositivo, ai sensi delle misure organizzative adottate per la trattazione seriale delle controversie in materia di Carta del Docente.

La decisione

Il TAR ha accolto tutte le domande di ottemperanza. Ha verificato che le sentenze azionate erano state prodotte in copia conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c., che erano state notificate al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale e che, alla data di proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre rilevato l’assenza di contestazioni sull’omessa esecuzione dei giudicati. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di accreditare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il commissario non ha diritto a un compenso ulteriore, poiché le relative funzioni sono state ritenute connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati inoltre trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando le misure conseguenti, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni era inutilmente decorso prima della proposizione dei ricorsi, rendendo procedibile la domanda di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione delle sentenze in copia attestata conforme all’originale è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione forzata e dell’azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione dei compensi professionali, ulteriormente ridotti in ragione della serialità e della semplicità delle controversie.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente produca il titolo giudiziale passato in giudicato in copia conforme, dimostri la sua notificazione all’amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che impone il pagamento di una somma determinata e dell’omessa contestata esecuzione da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni di economia e speditezza della decisione senza alterare l’autonomia dei singoli giudizi né incidere sulla distinta liquidazione delle spese.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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