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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 6027 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Accessi ispezioni e verifiche - Termine dilatorio - Casi di applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'accertamento fosse illegittimo perché emesso senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla conclusione delle operazioni di accesso, ispezione o verifica. La questione riguardava l'applicabilità di tale garanzia anche alle indagini fiscali iniziate mediante l'invio di un questionario, senza accessi o verifiche presso i locali dell'impresa.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata respinta. È stato affermato che l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applica esclusivamente agli accertamenti e alle ispezioni svolti presso i locali dell'azienda, nei quali il contribuente subisce una permanenza o un'interferenza diretta dell'Amministrazione finanziaria e viene redatto un processo verbale di chiusura delle operazioni. La disposizione non si estende alle indagini avviate tramite richiesta di compilazione di un questionario, sicché l'Amministrazione non era tenuta ad attendere il decorso del termine dilatorio prima di emettere l'accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente ha sessanta giorni di tempo dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni per comunicare osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine dilatorio opera quando vi siano state operazioni di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, concluse da un processo verbale. Non trova applicazione quando l'attività istruttoria consiste soltanto nell'invio di un questionario o in richieste documentali svolte senza accesso fisico ai locali.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di sessanta giorni non si applica automaticamente a ogni procedimento di accertamento: occorre verificare se vi sia stato un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente.
  • La richiesta di compilazione di un questionario, anche se finalizzata alla raccolta di informazioni e documenti, non equivale di per sé a un accesso o a una verifica presso i locali e non fa decorrere il termine previsto dall'art. 12, comma 7.
  • Per contestare l'accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio è necessario dimostrare che l'attività istruttoria abbia avuto natura sostanzialmente ispettiva e si sia svolta nei locali dell'impresa, con chiusura mediante processo verbale.
  • In assenza di accessi o ispezioni nei locali, l'eventuale illegittimità dell'accertamento deve essere valutata sulla base di altre garanzie procedimentali, come il rispetto del contraddittorio eventualmente previsto da specifiche norme.

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