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Sentenza

Sentenza del 27/04/2018 n. 10220 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria del 21 gennaio 2011, sostenendo principalmente che il debito tributario derivasse dall'attività d'impresa di uno dei coniugi e fosse quindi estraneo ai bisogni della famiglia, con conseguente illegittimità dell'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale. Ha inoltre contestato la validità e sottoscrizione dei ruoli, la notifica dell'atto, la motivazione e la quantificazione degli importi, degli interessi, dei compensi di riscossione e delle spese di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale, precisando che rileva il rapporto tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, non la mera natura tributaria o imprenditoriale dell'obbligazione. Il contribuente non ha dimostrato né l'estraneità del debito ai bisogni familiari né la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 12.000 euro per spese del giudizio di legittimità, oltre accessori e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 167 e 170

    L'art. 170 c.c. limita l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale quando il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e il creditore ne era a conoscenza. I bisogni familiari sono interpretati in senso ampio e comprendono anche esigenze di mantenimento, sviluppo armonico e potenziamento della capacità lavorativa della famiglia.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 26 e 77

    "il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca"

    L'iscrizione ipotecaria esattoriale è soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c. e può essere effettuata sui beni del fondo patrimoniale quando il debito non sia estraneo ai bisogni familiari oppure quando il creditore non conosca tale estraneità. La validazione informatica dei dati del ruolo è equipollente alla sottoscrizione.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    La formazione e la validazione informatica centralizzata del ruolo possono sostituire la sottoscrizione materiale, senza determinare l'illegittimità del ruolo.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti della riscossione devono essere sufficientemente motivati, ma la motivazione può ritenersi adeguata quando consente al contribuente di comprendere e verificare la pretesa, inclusi gli interessi determinati secondo criteri stabiliti dalla legge.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi invoca l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale deve allegare e provare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che tale estraneità era conosciuta dal creditore.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 e D.M. 4 agosto 2000

    I compensi dell'agente della riscossione e le spese di notifica sono dovuti secondo i criteri normativi applicabili e sono verificabili attraverso gli atti della procedura.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente impignorabili o non ipotecabili i beni: occorre verificare concretamente lo scopo per cui è sorto il debito.
  • Un debito fiscale o derivante dall'attività d'impresa di un coniuge non è automaticamente estraneo ai bisogni familiari; l'attività economica può essere considerata funzionale alla famiglia se collegata al suo mantenimento o alla sua capacità reddituale.
  • Il contribuente che contesta l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale deve fornire prova concreta sia dell'estraneità del debito ai bisogni familiari sia della conoscenza di tale estraneità da parte dell'agente della riscossione.
  • La natura del debito non è decisiva: conta il rapporto tra il fatto generatore dell'obbligazione e le esigenze della famiglia, valutate anche secondo il tenore di vita e le scelte dei coniugi.
  • Le contestazioni su ruoli, notifiche, importi, interessi e spese devono essere specifiche e documentate; doglianze generiche o basate su semplici rinvii ad altri atti possono essere dichiarate inammissibili.
  • La validazione informatica del ruolo può valere come sottoscrizione e, in assenza di ulteriori vizi dimostrati, non rende illegittima l'iscrizione ipotecaria.

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