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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20441/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di condanna per peculato militare continuato (buoni carburante, periodo maggio-ottobre 2009). Quattro motivi: (1) mancata assunzione di prova decisiva e illogicità della motivazione per non aver sentito il testimone della difesa, col. De Caprio; (2) nullità della seconda richiesta di rinvio a giudizio per mancata rinnovazione dell'interrogatorio dell'imputato dopo l'annullamento della prima richiesta; (3) vizio di forma per presunta mancata indicazione di luogo e tempo nel capo di imputazione; (4) violazione del diritto di difesa per aver impedito alla difesa di porre alcune domande ai testimoni durante l'istruttoria dibattimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: (1) l'audizione del col. De Caprio è stata ritenuta irrilevante perché non avrebbe potuto fornire elementi tali da scalfire le prove decisive (i buoni erano stati associati alla targa dell'auto privata del ricorrente); (2) la sequenza prevista dall'art. 415-bis c.p.p. è stata correttamente applicata: dopo l'annullamento della prima richiesta il PM ha emesso nuovo avviso di conclusione indagini e la difesa non ha chiesto entro 20 giorni il nuovo interrogatorio, per cui la mancata audizione non determina nullità; (3) il capo di imputazione indicava adeguatamente il luogo (servizio a Roma, appropriazioni in uffici o autovetture di servizio) e i tempi (date precise), quindi non vi è carenza di indicazione di luogo/tempo; (4) il potere del giudice di limitare domande ai testimoni è previsto dall'art. 499, comma 6, c.p.p. per garantire pertinenza e correttezza dell'esame, pertanto non si è verificata violazione dei diritti della difesa. Conseguenze: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen. (c.p.p.)

    Regola la sequenza procedimentale dell'avviso di conclusione indagini, la possibilità per la difesa di chiedere l'interrogatorio nei 20 giorni successivi e i consequenziali obblighi del PM; la Corte l'ha applicata per dire che, dopo il nuovo avviso, spettava alla difesa chiedere nuovamente l'interrogatorio entro i termini, e la mancata richiesta esclude la nullità.

  • art. 261 codice penale militare di pace (richiamo procedurale al processo militare)

    Richiamo normativo che estende l'applicabilità delle norme processuali ordinarie (come l'art. 415-bis c.p.p.) al processo penale militare; usato per fondare l'analogia procedurale seguita dalla Corte.

  • art. 499, comma 6, cod. proc. pen. (c.p.p.)

    "durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni"

    Attribuisce al giudice il potere di limitare o non ammettere domande ritenute non pertinenti o strumentali; la Corte ha ritenuto lecita l'azione del giudice di merito nel respingere alcune domande della difesa.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (c.p.p.)

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La mancata audizione di un testimone di parte non è automaticamente causa di annullamento se la deposizione sarebbe stata irrilevante rispetto a elementi di prova documentali o probanti già acquisiti (es. registrazioni, associazione di buoni a targa privata).
  • Dopo la reiterazione di un avviso di conclusione indagini a seguito di annullamento procedurale, incombe alla difesa chiedere nuovamente l'interrogatorio entro i termini previsti (20 giorni ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.); la sua omissione esclude l'obbligo del PM di interrogare e non determina di per sé nullità degli atti successivi.
  • La specificazione di tempo e luogo può essere ritenuta sufficiente se indicata chiaramente nel corpo dell'imputazione (anche con riferimenti precisi a date e al contesto di servizio), non è sempre necessario che tali indicazioni compaiano testualmente nella formula introduttiva del capo di imputazione.
  • I poteri del giudice a garanzia dell'ordine e della pertinenza durante l'esame testimoniale (art. 499 c.p.p.) consentono di escludere domande irrilevanti o tese a ostacolare il regolare svolgimento del processo senza che ciò costituisca automaticamente violazione dei diritti della difesa.
  • In caso di ricorso rigettato, è frequente la condanna alle spese processuali per il ricorrente; valutare l'opportunità di impugnare solo motivi con concreto rilievo probatorio o di diritto.

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