Cassazione Penale, Sentenza n. 20441/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per peculato militare continuato (buoni carburante, periodo maggio-ottobre 2009). Quattro motivi: (1) mancata assunzione di prova decisiva e illogicità della motivazione per non aver sentito il testimone della difesa, col. De Caprio; (2) nullità della seconda richiesta di rinvio a giudizio per mancata rinnovazione dell'interrogatorio dell'imputato dopo l'annullamento della prima richiesta; (3) vizio di forma per presunta mancata indicazione di luogo e tempo nel capo di imputazione; (4) violazione del diritto di difesa per aver impedito alla difesa di porre alcune domande ai testimoni durante l'istruttoria dibattimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: (1) l'audizione del col. De Caprio è stata ritenuta irrilevante perché non avrebbe potuto fornire elementi tali da scalfire le prove decisive (i buoni erano stati associati alla targa dell'auto privata del ricorrente); (2) la sequenza prevista dall'art. 415-bis c.p.p. è stata correttamente applicata: dopo l'annullamento della prima richiesta il PM ha emesso nuovo avviso di conclusione indagini e la difesa non ha chiesto entro 20 giorni il nuovo interrogatorio, per cui la mancata audizione non determina nullità; (3) il capo di imputazione indicava adeguatamente il luogo (servizio a Roma, appropriazioni in uffici o autovetture di servizio) e i tempi (date precise), quindi non vi è carenza di indicazione di luogo/tempo; (4) il potere del giudice di limitare domande ai testimoni è previsto dall'art. 499, comma 6, c.p.p. per garantire pertinenza e correttezza dell'esame, pertanto non si è verificata violazione dei diritti della difesa. Conseguenze: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen. (c.p.p.)
Regola la sequenza procedimentale dell'avviso di conclusione indagini, la possibilità per la difesa di chiedere l'interrogatorio nei 20 giorni successivi e i consequenziali obblighi del PM; la Corte l'ha applicata per dire che, dopo il nuovo avviso, spettava alla difesa chiedere nuovamente l'interrogatorio entro i termini, e la mancata richiesta esclude la nullità.
art. 261 codice penale militare di pace (richiamo procedurale al processo militare)
Richiamo normativo che estende l'applicabilità delle norme processuali ordinarie (come l'art. 415-bis c.p.p.) al processo penale militare; usato per fondare l'analogia procedurale seguita dalla Corte.
art. 499, comma 6, cod. proc. pen. (c.p.p.)
"durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni"
Attribuisce al giudice il potere di limitare o non ammettere domande ritenute non pertinenti o strumentali; la Corte ha ritenuto lecita l'azione del giudice di merito nel respingere alcune domande della difesa.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (c.p.p.)
Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La mancata audizione di un testimone di parte non è automaticamente causa di annullamento se la deposizione sarebbe stata irrilevante rispetto a elementi di prova documentali o probanti già acquisiti (es. registrazioni, associazione di buoni a targa privata).
- Dopo la reiterazione di un avviso di conclusione indagini a seguito di annullamento procedurale, incombe alla difesa chiedere nuovamente l'interrogatorio entro i termini previsti (20 giorni ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.); la sua omissione esclude l'obbligo del PM di interrogare e non determina di per sé nullità degli atti successivi.
- La specificazione di tempo e luogo può essere ritenuta sufficiente se indicata chiaramente nel corpo dell'imputazione (anche con riferimenti precisi a date e al contesto di servizio), non è sempre necessario che tali indicazioni compaiano testualmente nella formula introduttiva del capo di imputazione.
- I poteri del giudice a garanzia dell'ordine e della pertinenza durante l'esame testimoniale (art. 499 c.p.p.) consentono di escludere domande irrilevanti o tese a ostacolare il regolare svolgimento del processo senza che ciò costituisca automaticamente violazione dei diritti della difesa.
- In caso di ricorso rigettato, è frequente la condanna alle spese processuali per il ricorrente; valutare l'opportunità di impugnare solo motivi con concreto rilievo probatorio o di diritto.
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