Sentenza n. 394/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a 74 manufatti destinati all’uso ricettivo in un’area camping, nonché gli atti del procedimento di definizione della domanda di condono
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 2 settembre 2022 che ha respinto la domanda di condono presentata nel 1994 ai sensi della l. n. 724/1994 per 74 manufatti in legno e 63 roulottes con relativi gabbiotti. Ha dedotto: difetto di motivazione, travisamento e manifesta illogicità, nonché violazione delle norme sul procedimento e sui termini di conclusione, sostenendo che il Comune avrebbe modificato un precedente esito favorevole del 2014; violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e delle regole sull’autotutela, assumendo che il nuovo diniego costituisse un tardivo annullamento d’ufficio del provvedimento del 2014 e che fosse lesivo dell’affidamento; illegittimità della comunicazione di avvio, recante il medesimo numero di protocollo per due atti; violazione dell’art. 39 l. n. 724/1994, quanto alla mancata integrazione documentale e ai vincoli stradali e fluviali; incompetenza e violazione della disciplina regionale, sostenendo che le opere fossero state legittimate da una SCIA presentata per l’avvio dell’attività ricettiva e perfezionata tramite il SUAP; infine, violazione dell’art. 39 l. n. 724/1994, perché i manufatti sarebbero stati mobili, temporanei e privi di volumetria e perché la disciplina regionale sulle strutture ricettive non avrebbe previsto limiti volumetrici. Il Comune ha eccepito preliminarmente la mancata notifica del ricorso all’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ritenuto parte necessaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato fondata l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente Parco, rilevando che il nulla osta dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 l. n. 394/1991, deve precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi relativi a interventi specifici in area protetta e che l’Ente deve quindi partecipare anche al giudizio sulla legittimazione degli interventi. Il ricorso è stato comunque esaminato e respinto anche nel merito. Il provvedimento comunale del 17 aprile 2014 non aveva definito la sanabilità dei 74 chalet: riguardava esclusivamente strutture mobili, smontabili, accessorie alle roulottes, di proprietà dei clienti e prive di autonomia abitativa, mentre gli chalet erano manufatti stabilmente presenti da quasi trent’anni, dotati di impianti idrico, elettrico e fognario e utilizzabili autonomamente, seppure stagionalmente. Il diniego del 2022 costituiva quindi la prima decisione sulla sanabilità degli chalet e non un annullamento d’ufficio del precedente provvedimento; non trovava pertanto applicazione il termine e la disciplina dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. È stata ritenuta irrilevante la qualificazione del procedimento come prosecuzione della domanda originaria o come procedimento d’ufficio, poiché il Comune aveva comunque il dovere di accertare la natura e il regime edilizio delle opere abusive. Il vizio formale relativo al numero di protocollo della comunicazione di avvio non era invalidante, trattandosi di attività vincolata, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. La censura relativa alla SCIA è stata respinta perché già definita negativamente nei precedenti giudizi e coperta dal giudicato. È stata inoltre ritenuta legittima la motivazione autonoma concernente il superamento del limite volumetrico di 750 mc previsto dall’art. 39 l. n. 724/1994: gli chalet esprimevano volumetria, poiché la stabilità rilevante è funzionale e consiste nell’idoneità a un uso permanente anche se periodico, non necessariamente nella stabilità strutturale. La disciplina regionale sugli insediamenti turistici non poteva derogare ai limiti eccezionali del condono edilizio. Poiché il superamento del limite volumetrico era una motivazione autonoma e decisiva, il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese per 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 13 l. n. 394/1991
Il nulla osta dell’Ente Parco deve precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi puntuali relativi a singoli interventi in area protetta; l’Ente deve essere coinvolto anche nel giudizio sulla legittimazione degli interventi.
art. 39 l. n. 724/1994
Il condono è soggetto al limite massimo di 750 mc; opere stabilmente utilizzabili, anche se destinate a uso periodico e non strutturalmente infisse al suolo, esprimono volumetria rilevante ai fini del limite. La disciplina regionale degli insediamenti turistici non può derogare ai limiti della disciplina eccezionale del condono.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
La disciplina dell’annullamento d’ufficio non si applica quando il nuovo provvedimento non riesamina né ritira un precedente atto, ma definisce per la prima volta una parte del procedimento rimasta inesaminata.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Il vizio meramente formale della comunicazione di avvio, così come la sua mancanza, non invalida il provvedimento conclusivo quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
In materia di opere realizzate senza titolo, il Comune conserva il potere-dovere di accertarne la natura e il regime edilizio, anche indipendentemente dalla definizione di una domanda di condono.
art. 3 l. n. 241/1990
null
art. 7 l. n. 241/1990
null
art. 8 l. n. 241/1990
null
art. 2 l. n. 241/1990
null
l. n. 47/1985, art. 35
null
l.r. Abruzzo n. 16/2003
La disciplina regionale invocata non consente di superare i limiti volumetrici stabiliti dalla normativa statale sul condono edilizio.
Massime di principio
- Quando un precedente provvedimento di definizione di una domanda di condono riguarda opere diverse, per natura, consistenza e funzione, da quelle oggetto della successiva decisione, il nuovo atto non costituisce annullamento d’ufficio del precedente, ma conclusione della parte del procedimento rimasta inesaminata; non si applicano quindi i limiti temporali e sostanziali dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
- Ai fini del limite volumetrico previsto dalla disciplina del condono edilizio, la stabilità dell’opera può essere funzionale e non necessariamente strutturale: manufatti non infissi permanentemente al suolo, ma dotati di impianti e destinati a un uso abitativo periodico senza limiti temporali, costituiscono volumi rilevanti.
- I maggiori indici volumetrici eventualmente previsti dalla disciplina urbanistica regionale per gli insediamenti turistici non derogano ai limiti eccezionali stabiliti dalla normativa statale sul condono edilizio.
- Quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, il vizio formale della comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto conclusivo ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
- L’Ente Parco, quale autorità il cui nulla osta concorre alla formazione del titolo abilitativo relativo a un intervento in area protetta, è parte necessaria del giudizio avente a oggetto la legittimazione dell’intervento o il diniego della relativa sanatoria.
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