Sentenza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento del 27 novembre 2024 con il quale la Prefettura di Venezia - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente il 26 aprile 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, nell’ambito del Decreto Flussi 2022, il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, il visto d’ingresso e l’ingresso in Italia. Non era tuttavia riuscito a contattare il promittente datore di lavoro. Dopo avere chiesto all’Amministrazione di essere convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, aveva appreso tramite accesso agli atti che il datore di lavoro era stato convocato, mentre egli non aveva ricevuto la convocazione; che era stato avviato il procedimento di revoca del nulla osta senza comunicazione all’interessato; e che il nulla osta era stato successivamente revocato senza notificazione del provvedimento. Il ricorrente deduceva: 1) la violazione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e dell’atto di revoca; 2) il difetto di motivazione, non essendo comprensibile quale delle due ragioni alternative indicate nell’atto fosse riferita alla sua posizione; 3) l’illegittimità della revoca, poiché la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non era imputabile al ricorrente, ma alle omissioni dello Sportello Unico e del datore di lavoro, essendo mancata la convocazione del lavoratore. Deduceva inoltre che il datore di lavoro aveva successivamente confermato la volontà di procedere all’assunzione e che, se convocato, avrebbe potuto rappresentare circostanze rilevanti, anche ai fini della richiesta di un permesso per attesa occupazione o dell’individuazione di un diverso datore di lavoro.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di revoca del nulla osta è stato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il TAR ha ritenuto fondato il motivo sulla partecipazione procedimentale: in forza dell’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, allo straniero è riconosciuta la parità di trattamento nei rapporti con la pubblica amministrazione, con conseguente applicazione delle garanzie partecipative della l. n. 241/1990. Il lavoratore è destinatario diretto degli effetti del nulla osta e del visto, sicché lo Sportello Unico doveva comunicargli l’avvio del procedimento di revoca, oltre che gli atti rilevanti della procedura. L’utilizzo del portale informatico non è sufficiente a sostituire le comunicazioni previste dalla legge, soprattutto quando il lavoratore non può accedere al fascicolo digitale. La violazione è stata ritenuta invalidante, poiché il ricorrente aveva indicato specifiche circostanze che avrebbe potuto far valere se coinvolto nel procedimento e che avrebbero potuto orientare diversamente la decisione. È stato accolto anche il motivo concernente la mancata convocazione per la stipula del contratto di soggiorno: la convocazione deve essere rivolta sia al datore di lavoro sia al lavoratore, poiché entrambi sono coinvolti nel procedimento e il contratto costituisce presupposto per il permesso di soggiorno. L’omessa convocazione del lavoratore, quando ne determina l’assenza, costituisce causa efficiente della mancata stipula e rende non imputabile al lavoratore tale mancata sottoscrizione. L’Amministrazione dovrà garantire la partecipazione procedimentale del ricorrente, comunicargli con mezzi idonei gli atti incidenti sulla sua sfera giuridica, considerare non imputabile a lui la mancata stipula del contratto e tenere conto della persistente volontà del datore di lavoro di procedere all’assunzione. Il motivo sul difetto di motivazione è stato assorbito, perché dal suo eventuale accoglimento il ricorrente non avrebbe conseguito un’utilità maggiore. Nulla è stato disposto sulle spese di lite; il compenso del difensore è stato liquidato a carico del patrocinio a spese dello Stato nella misura di euro 2.691,50, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi.
La parità di trattamento nei rapporti con la pubblica amministrazione estende allo straniero le garanzie di partecipazione previste dalla legge n. 241/1990.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio deve essere effettuata al lavoratore straniero quale destinatario diretto degli effetti del nulla osta e del procedimento di revoca.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno; la convocazione deve quindi consentire a entrambe le parti del rapporto di averne effettiva conoscenza.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa è richiamato quale ulteriore fondamento della necessità di comunicare al lavoratore gli atti del procedimento incidenti sulla sua posizione.
art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di comunicare allo straniero gli atti che lo riguardano in una lingua comprensibile o veicolare; la decisione fonda tuttavia l’accoglimento principalmente sull’art. 2, comma 5, del medesimo decreto.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di notificazione degli atti riguardanti lo straniero; la decisione accoglie la censura principalmente sulla base delle garanzie partecipative generali.
art. 3, commi 2 e 3, d.l. n. 145/2024
Richiamato nelle note dell’Amministrazione per sostenere la sospensione dell’efficacia dei nulla osta già emessi fino alla conferma del positivo espletamento delle verifiche previste.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dall’Amministrazione quale disposizione che impone l’acquisizione dei pareri dell’Ispettorato territoriale e della Questura ai fini delle verifiche sui nulla osta.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Il TAR ritiene non applicabile la condanna dell’Amministrazione statale al pagamento delle spese in favore dello Stato, secondo l’orientamento richiamato in sentenza.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale
La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio deve rispettare i limiti tariffari e tenere conto dell’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.
Consentono di qualificare la liquidazione del compenso effettuata nella sentenza come decreto collegiale di liquidazione.
art. 168 d.P.R. n. 115/2002
Concorre a fondare la natura di decreto collegiale della liquidazione del compenso del difensore.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
La liquidazione del compenso assume autonoma e separata opponibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, il lavoratore straniero nominativamente individuato è parte del procedimento e destinatario diretto degli effetti dell’atto, anche se l’istanza è presentata dal datore di lavoro; pertanto deve ricevere la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e gli altri atti rilevanti ai fini della partecipazione e della difesa.
- L’utilizzo di portali o strumenti informatici dell’amministrazione non sostituisce le comunicazioni partecipative previste dalla legge quando l’interessato non abbia effettivo accesso al fascicolo informatico o non sia posto in condizione di conoscere gli atti che incidono sulla sua posizione.
- La violazione della comunicazione di avvio del procedimento determina l’illegittimità del provvedimento finale quando l’interessato indichi specifiche circostanze che avrebbe potuto rappresentare e che siano potenzialmente idonee a influire sull’esito del procedimento.
- La convocazione per la stipula del contratto di soggiorno deve essere comunicata sia al datore di lavoro sia al lavoratore straniero, poiché entrambi sono coinvolti nel procedimento e il contratto costituisce presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno.
- Se l’omessa convocazione del lavoratore determina la sua mancata presenza alla stipula del contratto di soggiorno, tale mancata stipula non può essergli imputata e non può costituire, senza ulteriori valutazioni, presupposto legittimo per la revoca del nulla osta.
- L’annullamento per violazione delle garanzie partecipative lascia salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che deve rieditare il potere assicurando la partecipazione dell’interessato e considerando le circostanze conformative indicate dal giudice.
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