Cassazione Penale, Sentenza n. 24041/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale e rideterminato la pena per il solo danneggiamento. Il fatto concreto riguarda il danneggiamento di un tavolino collocato all'interno della cella detentiva di un istituto penitenziario. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto ex art. 635 c.p. e sul regime di procedibilità, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'ipotesi aggravata e che, trattandosi di bene non contestato come destinato a pubblico servizio, il fatto fosse semmai riconducibile alla fattispecie base procedibile a querela; dall'altro lato, ha lamentato l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando il mutato quadro giurisprudenziale e costituzionale e la modesta entità del danno, le condizioni del contesto detentivo e la fragilità psichica dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il danneggiamento di un bene mobile dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto funzionalmente inserito nel servizio penitenziario, integra l'ipotesi aggravata di cui all'art. 635, secondo comma, c.p., richiamante l'art. 625, secondo comma, n. 7, c.p., con conseguente procedibilità d'ufficio. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 non ha inciso sull'art. 341-bis c.p. e che, in ogni caso, la questione dell'art. 131-bis c.p. non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo preclusa dall'art. 609, comma 2, c.p.p. perché deducibile già in appello. È stata quindi confermata la condanna per danneggiamento aggravato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Il capo di imputazione originario era riferito a questo reato, dal quale l'imputato è stato assolto in appello.
art. 635 c.p.
La Corte ha ribadito che il danneggiamento di beni mobili dell'Amministrazione penitenziaria, perché destinati al pubblico servizio, integra la fattispecie aggravata e rende il reato procedibile d'ufficio.
art. 625, secondo comma, n. 7, c.p.
La norma è richiamata quale presupposto dell'aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la questione era deducibile in appello; la pronuncia costituzionale citata non ha inciso sul reato oggetto della condanna finale.
art. 131-bis, terzo comma, c.p.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale solo limitatamente al riferimento agli artt. 336 e 337 c.p.
art. 336 c.p.
È richiamato solo per il riferimento contenuto nella sentenza costituzionale e per l'originaria contestazione poi riqualificata.
art. 337 c.p.
È richiamato solo per il riferimento contenuto nella sentenza costituzionale.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Indica i vizi denunciati nel ricorso: violazione di legge, vizio di motivazione e mancanza/contraddittorietà della motivazione.
art. 125 c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa in relazione all'obbligo di motivazione.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa in tema di contenuto della motivazione della sentenza.
art. 521 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla corrispondenza tra accusa e sentenza.
art. 192, commi 1 e 2, c.p.p.
Richiamato dalla difesa sulla valutazione della prova e degli indizi.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso.
art. 609, comma 2, c.p.p.
La Corte lo invoca per affermare la preclusione alla deduzione in cassazione di questioni che potevano essere prospettate in appello.
Massime di principio
- Il danneggiamento di beni mobili dell'Amministrazione penitenziaria, quando tali beni siano funzionalmente inseriti nell'organizzazione del servizio penitenziario, integra l'ipotesi aggravata del danneggiamento prevista dall'art. 635, secondo comma, c.p., con richiamo all'aggravante di cui all'art. 625, secondo comma, n. 7, c.p., e comporta la procedibilità d'ufficio.
- Ai fini della qualificazione del bene come "destinato a pubblico servizio" rileva la sua concreta funzione nell'ambito dell'organizzazione pubblica, non la mera collocazione fisica o la natura astratta dell'oggetto.
- La questione relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di merito; se la relativa eccezione era proponibile in appello ma non è stata formulata, essa non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- La sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale che incide su una disciplina astratta non rende automaticamente deducibile in cassazione una questione già processualmente preclusa, se la nuova situazione giuridica non ha inciso sulla fattispecie finale decisa e la difesa avrebbe potuto attivarsi nel grado di merito utile.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che richiedano un nuovo apprezzamento del merito quando la pretesa violazione riguarda questioni già devolvibili al giudice di appello e non tempestivamente dedotte.
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