Sentenza n. 6433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 7115/2024,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7115/2024, che aveva respinto l'appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 82/2023 relativa al mancato accoglimento delle osservazioni al Piano urbanistico comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio. Secondo il ricorrente, il giudice d'appello avrebbe erroneamente omesso di considerare che un passaggio della relazione generale al PUC, relativo all'obiettivo di risolvere contenziosi in atto attraverso una crescita moderata delle aree di espansione residenziale, si riferisse alla sua proprietà e attestasse che le aree fossero contermini al centro abitato. Tale circostanza sarebbe stata decisiva per riconoscere l'applicabilità della deroga al vincolo di inedificabilità della fascia costiera di 300 metri. Il ricorrente ha inoltre richiamato, per la fase rescissoria, i motivi già proposti nell'appello e una domanda di condanna, senza riprodurne specificamente il contenuto. La controversia originaria riguardava il mancato inserimento nel nuovo PUC delle volumetrie previste da un accordo procedimentale del 2009, ritenuto dall'amministrazione non più attuabile per contrasto con la disciplina paesaggistica e urbanistica sopravvenuta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non denunciasse una svista percettiva su un fatto incontrovertibile, ma riproponesse una questione già controversa, discussa dalle parti e specificamente valutata nella sentenza impugnata: la pretesa contiguità delle aree al centro abitato. Il riferimento contenuto nella relazione generale al PUC non consentiva di attribuire, in modo immediato e obiettivo, gli incrementi edificatori alla proprietà del ricorrente, poiché l'ambito urbanistico richiamato comprendeva una pluralità di aree e sottozone. Il giudice ha ribadito che l'errore revocatorio deve riguardare la percezione materiale degli atti processuali, essere evidente, decisivo e non riferirsi a un punto controverso; non può invece investire l'interpretazione, la valutazione delle prove o la scelta del criterio di apprezzamento dei fatti, che configurerebbero eventualmente un errore di giudizio. È stata inoltre rilevata l'inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza: il ricorrente aveva richiamato genericamente i motivi dell'appello senza riproporre nella domanda rescissoria gli specifici motivi necessari per consentire la decisione sull'originario ricorso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti del Comune, liquidate in euro 8.000 oltre accessori, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero della cultura.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Disciplina il rimedio della revocazione delle sentenze del giudice amministrativo mediante il richiamo ai casi previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su una risultanza materiale del processo, essere decisivo, non riguardare un punto controverso ed essere evidente e obiettivo; non può consistere in un errore di interpretazione o valutazione delle prove.
art. 142 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale base del vincolo paesaggistico ex lege gravante sulle aree ricadenti nella fascia costiera di 300 metri dalla battigia.
art. 10-bis l.r. Sardegna n. 45/1989
È richiamato quale disposizione che prevede l'inedificabilità della fascia costiera di 300 metri, con limitate possibilità derogatorie per aree contigue ai centri abitati.
art. 12 delle NTA del Piano paesaggistico regionale
È richiamato quale trasposizione della disciplina regionale sulla fascia costiera e quale fonte delle limitate possibilità di trasformazione edilizia nelle aree interessate.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice incorra in una svista percettiva, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, supponendo l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa oppure l'inesistenza di un fatto incontrovertibilmente esistente; l'errore deve essere decisivo, non riguardare un punto controverso e presentare caratteri di evidenza e obiettività.
- Non è deducibile per revocazione l'errore relativo all'interpretazione o alla valutazione del contenuto degli atti processuali, all'apprezzamento delle prove, alla selezione dei documenti rilevanti o all'anomalia del ragionamento probatorio: tali vizi, se configurabili, costituiscono errori di giudizio e non errori revocatori.
- La revocazione non può essere utilizzata per sottoporre la controversia a un ulteriore grado di merito quando la circostanza dedotta sia stata oggetto di discussione tra le parti e di specifica valutazione nella sentenza impugnata.
- Il ricorso per revocazione deve rispettare il principio di autosufficienza e contenere, oltre alla domanda rescindente, anche la domanda rescissoria con la riproposizione specifica dei motivi e delle domande necessari per decidere l'originaria controversia; il mero rinvio ai motivi già formulati nel precedente giudizio rende il ricorso inammissibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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