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Sentenza

Sentenza n. 449/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1520/2024 pubbl. il 12/09/2024 RG n. 1314/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202505065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1520/2024, passata in giudicato, relativa all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando l'amministrazione all'immediata attivazione della Carta elettronica con una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio accertato e quantificato, oltre alle spese del giudizio presupposto. Il titolo era stato notificato all'amministrazione presso la sede reale con le formalità richieste per l'esecuzione forzata. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L'amministrazione si è costituita formalmente, senza contestare che il giudicato non fosse stato eseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: valida notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato all'amministrazione di corrispondere le somme dovute e di dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'ipotesi di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto con una provvista di 500 euro per ciascun anno di servizio accertato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione presso la sua sede reale e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza non contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione competente non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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