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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17030/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carpano impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari, in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari) per partecipazione a un'associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante di agevolazione mafiosa. Denuncia violazione di legge per errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 74 DPR 9/10/1990 n.309 e vizio motivazionale circa la sua partecipazione al sodalizio. Sostiene che l'unico episodio a suo carico è il tentativo di acquisto di 99 grammi di cocaina (per il quale è stato condannato in primo grado), che dopo quell'episodio aveva interrotto i contatti con i coindagati e che la durata delle condotte contestate è stata molto breve (meno di un mese), insufficienti a integrare un contributo organico al sodalizio; inoltre proponeva una diversa interpretazione delle intercettazioni valorizzate dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e difetto di specificità delle censure, ritenendo che i motivi proposti non fossero consentiti e che non vi fosse violazione di legge nell'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto puntuale e logica la motivazione del Tribunale di Bari, che aveva valorizzato intercettazioni, conversazioni (in particolare quella del 9 febbraio 2021) e dichiarazioni di collaboratori e testimoni, nonché la rilevanza dell'episodio dei 99 grammi quale collegato al sodalizio. Ha inoltre osservato che la brevità del periodo osservato non esclude la partecipazione se dagli elementi emerge l'affectio e il riferimento a un sistema collaudato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La Corte conferma la qualificazione della condotta come partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il comportamento del ricorrente è stato ritenuto riconducibile ai requisiti dell'art. 74 sulla base di intercettazioni, atti di reato e dichiarazioni probatorie.

  • Codice di procedura penale, art. 611, commi 1-bis e 1-ter

    Richiamato in relazione al fatto che il procedimento in cassazione è stato trattato per scritto in assenza di richiesta di discussione, come previsto dalla norma.

  • Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)

    Usato come parametro analogico per richiedere specificità nelle censure e per valutare il difetto di specificità estrinseca del ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Nella parte che consente la condanna alle spese del procedimento e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha applicato tale disposizione per fissare l'obbligo di pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici: censure generiche, alternative o non circostanziate sulla motivazione sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La qualificazione della partecipazione a un'associazione per il traffico di stupefacenti può essere basata su intercettazioni, conversazioni criptiche interpretate logicamente, dichiarazioni di collaboratori e atti di reato anche se il periodo di osservazione delle condotte è breve; non è necessaria una lunga durata se emerge l'affectio e il riferimento a un sistema organizzato.
  • L'interpretazione del linguaggio cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento della prova.
  • La difesa deve confrontarsi espressamente e in modo puntuale con i principali elementi probatori valorizzati dal giudice (intercettazioni, conversazioni chiave, dichiarazioni di collaborazione) per evitare il vizio di genericità del ricorso.
  • In procedimenti cautelari e di riesame valgono requisiti di specificità analoghi a quelli richiesti per altri rimedi: la carenza di tali requisiti può comportare, oltre all'inammissibilità, condanne alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende.

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