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Sentenza

Sentenza n. 7674/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Cassino - n. 146/2025, depositata e resa pubblica in data 08.02.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 2225/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202601247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 146/2025, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione, nonostante il passaggio in giudicato e la rituale notificazione, alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 146/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto all’accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, l’assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né fornire giustificazioni o prova dell’avvenuto adempimento. Il TAR ha inoltre rilevato, in via incidentale, che la controversia sarebbe territorialmente devoluta alla Sezione di Latina, ma ha ritenuto di poter prescindere eccezionalmente da tale rilievo, trattandosi di ipotesi sporadica probabilmente riconducibile a mero errore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso. Ha accertato la mancata ottemperanza del Ministero, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che l’Amministrazione non aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, né aveva dedotto o dimostrato impedimenti. Il giudice ha ribadito che l’Amministrazione è sempre obbligata a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all’an e al quando dell’esecuzione, potendo esercitare solo una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando l’accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e per un ulteriore termine di 60 giorni. Ha invece respinto allo stato la richiesta di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), costituisce la base della richiesta di penalità di mora, respinta allo stato dal TAR.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non ancora attuali i presupposti per l’astreinte.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che individua nell’attuazione del giudicato oggetto del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza mira a conseguire gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale che l’amministrazione abbia omesso di attuare, verificando se il soggetto obbligato abbia dato puntuale esecuzione al giudicato.
  • L’amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratica o difficoltà economico-finanziaria; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto di una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando l’amministrazione non dimostri l’adempimento o non fornisca una giustificazione dell’inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell’amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta contestualmente all’ordine di esecuzione: in assenza di presupposti attuali può essere respinta allo stato, ferma la possibilità di una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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