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Sentenza

Sentenza del 30/07/2019 n. 20470 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2003 fondato sulle movimentazioni bancarie del contribuente, determinando maggiori redditi ai fini IRPEF e IRAP e un maggiore imponibile IVA, con applicazione delle sanzioni. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'assenza o l'irregolarità della delega del funzionario, la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie e dei verbali del contraddittorio, nonché l'omessa valutazione della documentazione prodotta per giustificare versamenti e prelevamenti bancari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi: l'appello dell'Ufficio era validamente sottoscritto dal funzionario preposto, l'autorizzazione alle indagini bancarie non doveva necessariamente essere allegata all'avviso perché atto interno e comunque conosciuta dal contribuente, e i verbali del contraddittorio erano già stati ricevuti e sottoscritti dal contribuente. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato adeguatamente fatture, ricevute e altra documentazione prodotta per giustificare le movimentazioni bancarie. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Disciplina gli accertamenti bancari e le presunzioni derivanti dalle movimentazioni dei conti correnti.

    Per i professionisti, i versamenti bancari ingiustificati mantengono valore presuntivo di maggiori compensi, mentre, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti non possono essere automaticamente considerati compensi senza una specifica base normativa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati non conosciuti né ricevuti dal contribuente.

    L'amministrazione non deve allegare all'avviso ogni atto richiamato quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza oppure quando l'avviso ne riporti il contenuto essenziale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11

    L'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è parte processuale ed è rappresentato dal direttore o dal preposto al reparto competente.

    La sottoscrizione dell'impugnazione da parte del funzionario preposto è normalmente valida senza una delega specifica, salvo contestazione e prova dell'estraneità del sottoscrittore all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnare.

  • Costituzione, art. 24

    Tutela il diritto di difesa.

    La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non viola di per sé il diritto di difesa, quando l'atto sia conosciuto dal contribuente e non risulti un concreto pregiudizio difensivo.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la presunzione relativa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi e professionisti.

    La presunzione bancaria resta applicabile ai versamenti ingiustificati dei professionisti, ma non consente di qualificare automaticamente i prelevamenti come compensi professionali.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quater, comma 1, lett. a), convertito dalla L. n. 225 del 2016

    Ha soppresso le parole "o compensi" dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

    La modifica normativa ha recepito il venir meno della presunzione dei prelevamenti ingiustificati come compensi per lavoratori autonomi e professionisti.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari, i versamenti non giustificati sul conto di un professionista possono essere presunti compensi imponibili; il contribuente deve fornire una giustificazione analitica e documentata.
  • Per i professionisti, i prelevamenti bancari non possono essere automaticamente qualificati come compensi sulla base della sola movimentazione bancaria, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.
  • La mancata allegazione di un atto richiamato nell'avviso non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre verificare se il contribuente lo conosceva già o se l'avviso ne riportava il contenuto essenziale.
  • Un'autorizzazione interna alle indagini bancarie è normalmente un atto organizzativo e la sua eventuale irregolarità non rende inutilizzabili i dati acquisiti, salvo concreto pregiudizio al contribuente o lesione di diritti fondamentali.
  • Il giudice tributario deve esaminare concretamente tutta la documentazione offerta dal contribuente per spiegare le movimentazioni bancarie; l'omessa valutazione di elementi decisivi può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva al contribuente: il giudice di rinvio dovrà rivalutare le prove e determinare nuovamente l'esito dell'accertamento.

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