Cassazione Civile, Ordinanza n. 18149/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2006 emessi nei confronti di una società in accomandita semplice e, per riflesso, del socio accomandante, con riferimento a IRAP e IVA della società e a IRPEF del socio. La Commissione tributaria regionale, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e rigettato quello del socio. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more risultava cancellata dal registro delle imprese in data 24/11/2011, quindi estinta prima dell’instaurazione del giudizio di legittimità. Si è poi costituito uno dei soci estinti, ma la Corte ha rilevato d’ufficio che il ricorso era stato proposto da soggetto non più esistente e quindi privo di capacità processuale, senza che la costituzione del socio potesse sanare il difetto originario di rappresentanza. I motivi di ricorso non sono stati esaminati perché assorbiti dalla preliminare inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto da una società già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, con conseguente difetto di capacità processuale e di legittimazione del soggetto che ha agito in giudizio. La costituzione di un socio non ha sanato il vizio originario. Le spese sono state compensate integralmente per giusti motivi. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società
La disposizione non si applica retroattivamente: opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi, poiché incide sulla capacità della società cancellata e ha natura sostanziale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce la base normativa dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina la sua estinzione e il venir meno della capacità di stare in giudizio, con subentro dei soci nei rapporti residui secondo le regole applicabili.
- Il ricorso per cassazione proposto in nome di una società già estinta è inammissibile per originario difetto di rappresentanza/capacità processuale del soggetto che agisce.
- La costituzione successiva di un socio della società estinta non sana il difetto originario di legittimazione o rappresentanza del ricorso già proposto in nome della società inesistente.
- Il differimento degli effetti estintivi previsto dalla disciplina tributaria sulle società cancellate dal registro delle imprese si applica solo alle cancellazioni richieste nella vigenza della norma e non retroattivamente.
- Quando il ricorso è proposto nei casi e nei tempi previsti dalla disciplina sul contributo unificato ed è dichiarato inammissibile o rigettato, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo se dovuto.
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